Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1.     Azione di riduzione e prova delle presunte donazioni;

2.     Appartenenza dell’anello nuziale al patrimonio del de cuius;

3.     Uso dello stampatello nel testamento e restituzione dell’urna cineraria;

4.     Mancato riconoscimento del figlio, illecito e danno non patrimoniale.

 

1. SUCCESSIONE E LESIONE DELLA LEGITTIMA – (Cc, articoli 555, 713, 737 e seguenti, 782,783, 2033 e 2041)

Avverso le "presunte" elargizioni, l'unico rimedio esperibile era quello dell'azione di riduzione

L'esistenza di un relictum costituisce un presupposto indefettibile dell'istituto della collazione posto che inquadrandosi nell'ambito della divisione ereditaria, richiede, di per sé, l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un patrimonio da dividere. Ne deriva che, ove l'asse ereditario sia stato esaurito con donazioni o legati e manchi, di fatto, un relictum da dividere, inibita risulta la divisione e dunque la collazione, salvo l'eventuale esito dell'azione di riduzione. Nel caso in esame parte attrice non ha formulato domanda di riduzione e non vi è stata prova che i prelievi fossero qualificati come atti di "donazione" posto che, rispetto all'istituto della collazione, la nullità di eventuali atti dispositivi avrebbe portato al rientro delle relative somme nell'asse ereditario sotto forma di credito restitutorio nei confronti del donatario.

Corte d'Appello Torino, sezione II, sentenza 9 febbraio 2022, n. 147 – Pres. Grosso, Cons. Aus. Rel. Porfido

 

2. SUCCESSIONE – A chi appartiene la fede nuziale?

La fede nuziale rientra nel patrimonio della persona che la indossa, alla quale pertanto appartiene e la quale potrebbe anche disporne, in vita ed in costanza di matrimonio, a favore di persone diverse dall'altro coniuge. Ne consegue come l'anello nuziale, in seguito alla morte della persona a cui apparteneva, rientri nel patrimonio ereditario del de cuius e segua la disciplina successoria che viene ad aprirsi per legge o testamento.

Tribunale Torino, sezione II, sentenza 31 gennaio 2022 n. 324

 

NOTA

Nel caso in esame, è stata rigettata la richiesta di parte attrice, moglie del de cuius che aveva convenuto in giudizio la figlia la quale aveva sfilato l’anello nuziale dal dito del padre. Il Giudice ha affermato che l’azione che avrebbe dovuto esperire parte attrice era un’azione di rivendicazione, allegando il titolo di proprietà.

Non constano precedenti.

 

3. TESTAMENTO - Uso dello stampatello nel testamento e restituzione dell’urna cineraria .  (Legge 20 maggio 2016 n. 76, articolo 1, comma 36; Cc, articolo 602)

L’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo, nonostante assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda testamentaria al de cuius. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di detta autenticità. Anche nella disciplina regolamentare in materia di cremazione, prevalgono in senso assoluto le ultime volontà del defunto, in qualunque modo espresse.
Tribunale di Pavia, sentenza 5 gennaio 2022 - Pres. Frangipani, Giud. Rel. Rocchetti

 

4. FILIAZIONE, AZIONE DI RICONOSCIMENTO E DANNO ESISTENZIALE – Affinchè il mancato riconoscimento costituisca un illecito occorre che il genitore sia consapevole del concepimento. (Cc, articoli 147, 148, 337 ter, 2043 e 2059)
L'obbligo di mantenimento dei figli sorge in capo ai genitori per il solo fatto della nascita, sicché è da tale momento e non dal momento dell'effettivo riconoscimento del rapporto di filiazione, che decorre l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio. L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.Affinchè il mancato riconoscimento costituisca un illecito occorre che vi sia in capo al genitore la consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento ovvero reiterate richieste d'aiuto e d'intervento rivolte dall'altro genitore, che depongo a favore della piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità sebbene si sia attesa con inerzia la richiesta di riconoscimento giudiziale.
Tribunale Monza, sezione IV, sentenza, 9 febbraio 2022, n. 301
– Pres. Arcellaschi, Giud. Rel. Filauro

 

NOTA

Il riconoscimento deve essere compiuto spontaneamente trattandosi di un atto discrezionale e volontario del genitore. Il nostro ordinamento è infatti improntato al così detto «principio volontaristico», tanto che non è obbligatorio nemmeno il riconoscimento materno.

In giurisprudenza, si è riconosciuta la illiceità della condotta del genitore che non abbia riconosciuto, e dunque non abbia contribuito a mantenere, istruire ed educare il proprio figlio nato fuori del matrimonio. Infatti, la giurisprudenza ha più volte affermato che l a condotta del padre che non abbia riconosciuto il figlio naturale e si sia rifiutato di adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, è contraria agli artt. 147, 148 e 261 c.c., e causa un danno esistenziale al figlio naturale e alla madre che, nel caso di specie, si manifesta, per la donna, sul piano delle relazioni sociali , per il figlio, nelle ripercussioni sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio. Il diritto al risarcimento del danno da essi subito, nonché il diritto della madre al rimborso pro quota delle spese effettuate per il mantenimento del figlio naturale, può essere tutelato attraverso il sequestro conservativo autorizzato sui beni del padre e sulle somme e cose al medesimo dovute. (Tribunale Modena, 12 settembre 2006).

L’obbligo di cura, mantenimento, istruzione ed educazione della prole è legato all’ evento del concepimento e prescinde dalla dichiarazione giudiziale della genitorialità, pertanto, la domanda di risarcimento/rimborso può proporsi insieme a quella ex art. 269 c.c., mentre l’accertamento dell’an e del quantum deve commisurarsi tenendo conto dell’intero periodo intercorso tra la nascita del figlio e la decisione giudiziale.

La violazione dei doveri genitoriali risulta sanzionabile sia attraverso la limitazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia con il ricorso ai principi generali della responsabilità aquiliana, configurandosi un illecito endofamiliare che, ove cagioni la lesione di diritti di rango primario (quale certamente è quello del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori ex art. 30 Cost.), rende esperibile un’autonoma azione di risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., promovibile come detto anche congiuntamente a quella di accertamento del vincolo di genitorialità.

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