Professione e Mercato

Anche l'avvocato in alcuni casi può essere condannato al pagamento delle spese di lite

La Cassazione chiarisce che la condanna delle spese processuali va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore salvo determinati casi

di Marina Crisafi

E' la parte soccombente ad essere condannata al pagamento delle spese di lite e non certo il difensore, a meno che questi non abbia agito quale rappresentante processuale senza potere, nel caso di inesistenza o falsa procura ad litem, ovvero rilasciata per processi o fasi diverse da quelle per cui l'atto era compiuto. Lo ha chiarito la Cassazione civile (ordinanza n. 16622/2022) accogliendo il ricorso presentato da un avvocato che era stato condannato dal tribunale di Roma in solido con il proprio assistito, al pagamento delle spese di lite.

La vicenda
Nello specifico della vicenda, il tribunale capitolino, decidendo sulla dichiarazione di incompetenza resa in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, affermò la competenza del Tribunale e non della Corte di Cassazione ma rigettò la domanda di ammissione al patrocinio, condannando in solido assistito e difensore al pagamento delle spese processuali.
Il giudice ritenne la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato manifestamente infondata, aggiungendo che la condanna alle spese del Ministero, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, avrebbe determinato una inaccettabile asimmetria in suo danno, posto che dovrebbe sostenere le spese del giudizio indipendentemente dal suo esito.

Il ricorso dell'avvocato
A questo punto l'avvocato si rivolge alla Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 94 c.p.c., "per avere il Tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti in quanto l'unica ipotesi di condanna del difensore sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perché inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l'atto era compiuto". Solo in tali ipotesi, l'attività del difensore non potrebbe esplicare effetti nei confronti della parte, mentre, nel caso in esame, l'attività era avvenuta sulla base di valida procura e, peraltro, il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di competenza del Tribunale sarebbe stato accolto.

La decisione
Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Nei casi, peraltro non frequenti, nei quali la Corte è stata chiamata a a pronunciarsi sull'esatta portata dell'articolo 94 c.p.c., ricorda quindi il Palazzaccio, essa ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente.
Secondo la giurisprudenza, cui la S.C. dà piena conferma, infatti, "è consentita la condanna alle spese solo: - nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere, veste di parte" (cfr. ex multis, Cass. n. 10332/2014); - nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ‘ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cass. SS.UU. n. 10706/2006); - in tale ipotesi, infatti, l'attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura" (Cass. n. 25435/2019).

Il principio di diritto
Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio a nuovo giudice che dovrà decidere, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: "La condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura ‘ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso".

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