Immobili

I contributi consortili si prescrivono in cinque anni

Sono obbligazioni periodiche sottoposte alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948 n. 4 Cc. Lo precisa la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 7 dicembre 2022, n. 2741

di Fulvio Pironti

I contributi consortili sono obbligazioni periodiche sottoposte alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948 n. 4 c.c. E' la precisazione resa dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 7 dicembre 2022, n. 2741.

Il caso
Una consorziata evocava in giudizio il consorzio industriale chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultimo. Sosteneva di non aver ricevuto comunicazioni dagli organi consortili e di non essere mai stata convocata alle assemblee per cui le delibere erano nulle. Non ultimo, era intervenuta la prescrizione quinquennale applicabile ai consorzi.
Il consorzio si costituiva evidenziando che i consorzi urbanistici o di urbanizzazione non hanno una specifica regolamentazione. Chiariva che le obbligazioni gravano sui consorziati in ragione dei disposti statutari. L'attrice aveva fatto parte del consorzio sin dalla costituzione, perciò era tenuta alle relative obbligazioni. Il credito consortile non si era prescritto sia per la natura delle obbligazioni, sia per la mancata comunicazione della sua partecipazione al consorzio.
Il Tribunale di Prato dichiarava parzialmente estinto per prescrizione gran parte del debito accertando solo una minima debenza residuale dovuta dalla consociata. Il consorzio appellava la sentenza dolendosi, tra l'altro, della errata applicazione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. in quanto, nonostante l'assenza di periodicità, non era stata riconosciuta l'imprescrittibilità dei crediti.

La decisione
Il decidente ha premesso che i consorzi di urbanizzazione sono aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate al miglior godimento di un comprensorio mediante fornitura di opere e servizi. Sono figure atipiche nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si sposano con un profilo di realità per cui il giudice deve riferirsi alla volontà statutaria e, solo se non disponga, alla normativa delle associazioni o comunione. Il diritto di credito del consorzio ha ad oggetto i contributi dei consociati. Non sono imprescrittibili perché non privi del carattere di periodicità.
Le clausole statutarie sanciscono che ogni consociato deve contribuire agli oneri consortili. Disciplinano bilancio preventivo e consuntivo e regolano i contributi la cui determinazione è computata sulla superficie. L'analogia di tali disposti con quelli in tema di condominio permette l'equiparazione con i contributi consortili anche per ciò che attiene alla prescrivibilità. Non esistendo schemi obbligati per costituirli, si ritiene che ai consorzi si applichino le disposizioni condominiali assumendo decisivo rilievo la volontà statutaria dei consorziati.
Per le spese condominiali, la cui natura è periodica, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2948 n. 4 c.c. Il suo criterio informatore è la periodicità della prestazione. La decorrenza coincide con la data della delibera approvativa del rendiconto e la stessa costituisce titolo di credito nei confronti del condomino. Ciò è applicabile anche ai consorzi trattandosi di obbligazioni periodiche. La circostanza che i contributi consortili vengono determinati ad ogni assemblea non li differenzia dagli oneri condominiali.
La consorziata non era stata mai invitata alle assemblee consortili, né aveva ricevuto le delibere approvative del rendiconto. La prescrizione dei crediti decorre dalla approvazione del rendiconto, costituente il titolo nei confronti del consorziato. Trattandosi di oneri periodici che maturano di anno in anno, si applica la prescrizione quinquennale. Essendosi estinti gli oneri consortili pregressi per prescrizione, il debito è stato correttamente rideterminato dal giudice di primo grado applicando l'articolo 2948 n. 2 c.c. Pertanto, il decidente ha rigettato l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.

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