Immobili

Da abbattere l’opera su parti comuni insicura anche se condonata

Non è sufficiente il via libera dell'assemblea per legittimare lavori

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Va demolita l’opera realizzata su parti comuni approvata dall’assemblea che, sebbene condonata, comprometta la stabilità del fabbricato. Anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, investito della domanda riconvenzionale relativa alla violazione delle norme di carattere inderogabile in materia edilizia di cui al Dpr 380/2001, può sindacare sull’illegittimità della delibera a fondamento dell’azione, in quanto contraria al contenuto di norme dal carattere pubblicistico e, per questo, certamente nulla. Sono i principi espressi dalla Cassazione nell’ordinanza 36373/ 2022.

Un condòmino proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo notificatogli dall’ente di gestione, eccependo, tra l’altro, l’irregolare esecuzione di alcuni lavori su parti comuni. Per questo, oltre a contestare la correttezza dell’importo di cui era ritenuto debitore, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la demolizione delle opere illegittimamente realizzate.

Tanto il Tribunale che la Corte d’appello di Catanzaro, però, rigettavano la sua richiesta assumendo la legittimità della delibera, sul presupposto che, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione sollevata dall’attore, essendo relativa all’irregolarità urbanistica dei manufatti realizzati su parti comuni e alla violazione di norme contenute nel Testo unico dell’edilizia, non avrebbe potuto in alcun caso trovare ingresso. I giudici di merito, poi, sottolineavano come, in ogni caso, i lavori di ristrutturazione fossero stati approvati da un’assemblea regolarmente convocata e costituita.

Ribalta il giudizio la Cassazione. In primo luogo, osserva la Corte, anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice ha il potere/dovere di sindacare la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare alla base dell’ingiunzione (Sezioni unite, 9839/2021). Ancora, in tema di condominio l’esecuzione di un’opera che si ponga in contrasto con le norme imperative in materia di edilizia (Dpr 380/ 2001), comporta, in quanto contraria all’ordine pubblico, la nullità assoluta per illiceità dell’oggetto della delibera dell’assemblea che l’abbia autorizzata, a nulla rilevando l’eventuale successivo condono (Cassazione, 35216/2021).Infine le opere di modificazione delle parti comuni, che l’assemblea può deliberare per rendere più comodo l’uso delle cose comuni o il maggior rendimento delle stesse, non devono arrecare pregiudizio alla sicurezza statica del fabbricato, ben potendo ciascun condòmino non solo far valere la nullità della delibera, quanto chiedere e ottenere la demolizione dei lavori illegittimamente eseguiti.

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