Civile

Contributo unificato al 50% nell'accertamento tecnico preventivo

I chiarimenti del ministero su Filo Diretto sul valore del contributo unificato nei procedimenti speciali del codice di rito e nelle impugnazioni delle delibere condominiali

di Marina Crisafi

Il contributo unificato è dimezzato nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito anche per chi propone domanda riconvenzionale o chiamata del terzo? E qual è il valore del contributo unificato nelle impugnazioni delle delibere condominiali? A questi quesiti ha fornito chiarimenti il ministero della giustizia sul canale Filo diretto, rispondendo ai quesiti posti dal dirigente amministrativo del tribunale di Palermo.

Contributo unificato nei procedimenti speciali
Quanto ai procedimenti speciali, previsti dal libro IV, titolo I, c.p.c., il quesito, atteso il contrasto rilevato tra le prescrizioni impartite dallo stesso dicastero sulla materia, era volto a conoscere se "nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il resistente che propone domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo o intervento autonomo, possa beneficiare del dimezzamento del contributo unificato al pari del ricorrente".
Per dirimere i dubbi sorti sull'argomento, con provvedimento del 12 maggio 2023, il ministero della Giustizia ha risposto al quesito in questi termini: "Nei procedimenti speciali previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., ivi compreso l'accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si applica anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa del terzo, nonché alla parte che svolga intervento autonomo".

Contributo unificato impugnazione delibere condominiali
Quanto, invece, alle controversie di impugnazioni delle delibere condominiali, il dirigente amministrativo del tribunale di Palermo chiedeva chiarimenti sulla correttezza o meno del "pagamento del contributo unificato correlato al valore indeterminato… ritenendo in ogni caso che la verifica sull'incidenza in termini economici della delibera sul singolo condomino, ove non espressamente specificata in atti, costituisca un quid pluris rispetto all'attività amministrativa connessa all'iscrizione a ruolo degli atti introduttivi".
In merito, osserva il dirigente nel quesito, la giurisprudenza è costante "nel precisare che il valore delle cause aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari va determinato, di volta in volta, in ragione di quanto costituisca oggetto di contestazione, in tema di piano di riparto; occorre, in sintesi, fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, deve farsi riferimento al «thema decidendum», e non già al «quid disputandum»".
Dopo aver richiamato i criteri fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia ex articoli 13 e ss. Dpr n. 115/2002, il ministero ha, quindi, osservato che per quanto attiene al valore dei giudizi d'impugnazione delle delibere condominiali, la Cassazione, mutando il consolidato orientamento, ha statuito che "la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa" (cfr. Cass., n. 19250/ 2021; n. 9068/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: "nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito".
Per cui, tenuto conto del principio richiamato e delle considerazioni svolte, ha concluso via Arenula, nel provvedimento datato 20 maggio 2023: "nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, il valore da considerare ai fini del pagamento del contributo unificato è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione".

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