Civile

Sentenza definitiva: se il privato è indebitato il Fisco paga lo stesso

di Rosanna Acierno

In caso di giudizio di ottemperanza, il Fisco è sempre tenuto a restituire al contribuente le somme dovute – così come stabilito nella sentenza di condanna passata in giudicato – a prescindere da eventuali “controcrediti” vantati a seguito di accertamenti definitivi e/o di eventuali provvedimenti di fermo amministrativo o di blocco dei crediti delle Pa. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia, sezione 1, con la sentenza 4057 del 9 ottobre 2017 (presidente e relatore Labruna).

La controversia
La pronuncia, assunta in camera di consiglio, trae origine da una sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione Lombardia, pronunciata nel 2012 e passata in giudicato per mancata impugnazione, con cui, confermando la sentenza di primo grado, le Entrate erano state condannate a rimborsare a una società le imposte sui redditi e l’Ilor versate nel 1998 in misura eccedente rispetto al dovuto. In mancanza del rimborso, dopo reiterati contatti telefonici e solleciti via email intercorsi per cinque anni, a marzo 2017, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, la società metteva in mora le Entrate e, decorsi 60 giorni, a giugno 2017, con appello, la stessa società adiva la Ctr Lombardia, chiedendo il giudizio di ottemperanza per la restituzione del dovuto.

La sentenza
Nell’accogliere il ricorso, il collegio lombardo ha disposto l'immediato rimborso delle somme, in forza di quanto sancito dall’articolo 70 del Dlgs 546/92. In particolare, la Ctr Lombardia ha innanzitutto precisato di essere stata correttamente adita dalla società appellante giacché, in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo citato, «la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso (come nella fattispecie, essendo la sentenza passata in giudicato stata pronunciata dalla Ctc, ndr) alla segreteria della commissione tributaria regionale».

Inoltre, i giudici lombardi hanno precisato che la validazione del rimborso e/o la disposizione di pagamento sono atti interni di contabilità dell’amministrazione che devono essere effettuati dalla stessa entro lo spatium adimplendi previsto dalla sentenza o, in mancanza, dopo 30 giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario.

Infine, nel richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la Ctr ha precisato che, in sede di ottemperanza, il Fisco non può opporre un controcredito derivante da accertamenti definitivi, né l’adozione di un fermo amministrativo o l’adozione del “blocco” dei crediti delle Pa di cui all’articolo 48-bis del Dpr 602/73 e che ogni eventuale controcredito vantato non può essere opposto dalla medesima amministrazione in una compensazione, a meno che essa non sia voluta e chiesta dal contribuente.

Da qui l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

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