Rassegne di Giurisprudenza

Casa familiare, irrilevanza del diritto di abitazione del coniuge assegnatario sul valore del conguaglio divisionale

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Famiglia - Separazione e divorzio - Immobile in comproprietà dei due coniugi destinato a residenza familiare - Divisione - Attribuzione al coniuge affidatario della prole - Valore del conguaglio divisionale spettante all'altro coniuge - Determinazione - Riferimento al valore venale dell'immobile - Sussiste.
In sede di divisione del patrimonio comune tra ex coniugi, se la proprietà esclusiva della casa viene attribuita al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge.
• Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 9 giugno 2022, n. 18641

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Divisione - Valore dell'immobile - Determinazione - Computabilità del diritto personale di godimento - esclusione - fondamento.
L'assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza, 9 settembre 2016, n. 17843

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - Comunione sull'abitazione coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli - Scioglimento a seguito di divorzio
La assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli non ha più ragion d'essere e, quindi, il diritto di abitazione, che ne scaturisce, viene meno nel momento in cui il coniuge, cui la casa sia stata assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione conseguente (nel caso di specie) a divorzio, l'assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta assegnazione, anche la quota dell'altro coniuge. In tal caso, il diritto di abitazione (che è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale) non può essere preso in considerazione, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, sia perché è un diritto che l' art. 155, comma quarto, c. c. prevede nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario degli stessi, sia perché, intervenuto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione personale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione dell'immobile, ad un diritto, che, con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione di esistere.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 17 settembre 2001 n. 11630