Amministrativo

Allestimenti fieristici, stretta sulle società dei Comuni

Gli allestimenti fieristici non possono essere gestiti da società che fanno capo ad enti pubblici, perché tali società possono solo gestire gli spazi delle fiere. Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 3880/2023

di Gianlorenzo Saporito e Guglielmo Saporito

Gli allestimenti fieristici non possono essere gestiti da società che fanno capo ad enti pubblici, perché tali società possono solo gestire gli spazi delle fiere. Questo è il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 3880/2023, relativa a una vicenda che ha visto il Comune di Rimini (e le sue società) contrapposto all’Autorità garante della concorrenza e alla Federlegno arredo. La questione riguarda la gestione di spazi espositivi: nel Comune romagnolo tali spazi risultavano gestiti da una società con quote in possesso di enti pubblici, che loro volta avevano partecipazioni anche in una diversa società, operante nel settore dell’allestimento degli stand. Ciò ha provocato l’intervento del Garante della concorrenza, che ha imposto agli enti locali di dismettere le partecipazioni nel settore dell’allestimento degli stand. Un ente pubblico può detenere partecipazioni in società che operino in settori coerenti a proprie finalità istituzionali, ad esempio nel settore dei trasporti e nella sanità.

I problemi sorgono quando le partecipazioni riguardano attività connesse e complementari: come le Regioni non possono avere società nel campo delle assicurazioni, con la stessa logica il Comune di Rimini non può contemporaneamente gestire fiere e, con una propria società, curare l’allestimento degli stand. Detto allestimento, sarebbe infatti collegato in modo privilegiato all’attività di gestione degli spazi fieristici, generando indebiti vantaggi per i contratti di con società che possono contare sull’apporto di capitale pubblico. Le fiere, in particolare, possono veicolare e valorizzare il patrimonio culturale e industriale di un determinato territorio, ed in conseguenza la loro organizzazione può essere oggetto di società partecipate da enti locali; tuttavia, l’ente locale non può contemporaneamente interessarsi, oltre che alla gestione degli spazi ed all’organizzazione di eventi fieristici, anche dei servizi collaterali, quali appunto l’allestimento degli stand. La possibilità di investire capitali pubblici nel settore delle fiere deve infatti avere, secondo il Consiglio di Stato, precisi confini, evitando di invadere il campo dell’allestimento di stand.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, il Comune e la Provincia di Rimini dovranno dismettere loro partecipazioni in società operanti nell’allestimento di stand fieristici, ferma la possibilità di mantenere quote di società che gestiscano gli spazi; a livello nazionale, il principio troverà applicazione distinguendo tra servizi direttamente ascrivibili a finalità istituzionali degli enti pubblici (che possono mantenere partecipazioni societarie in tali servizi), e attività complementari ma esterne, che devono restare sottoposte alle dinamiche del mercato e non possono avvantaggiarsi di posizioni privilegiate. Spetterà poi all’Autorità garante della concorrenza di imporre agli enti locali la dismissione delle quote di società che, operando in settori complementari, potrebbero avvantaggiarsi del collegamento con le società pubbliche.

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