Rassegne di Giurisprudenza

L'annotazione di interessi illegittimamente addebitati dalla banca non fa sorgere il diritto del correntista alla ripetizione dell'indebito

a cura della redazioone PlusPlus24 Diritto

Contratti bancari - Conto corrente - Annotazione di interessi illegittimamente addebitati - Diritto alla ripetizione dell'indebito
La mera annotazione nel conto di una posta d'interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non é di per se' sufficiente a far sorgere il diritto di quest'ultimo alla ripetizione dell'indebito, potendo determinare un incremento del debito risultante a suo carico o una riduzione del credito di cui dispone, ma non essendo qualificabile come pagamento, nel senso richiesto dall'articolo 2033 c.c., dal momento che ad essa non corrisponde l'esecuzione di alcuna prestazione da parte del correntista, con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca. Tuttavia, il correntista può agire in giudizio, anche in pendenza del rapporto, per far dichiarare la nullità del titolo in base al quale ha avuto luogo l'addebito. In questo modo, potrà ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto, con l'accertamento, nel caso in cui quest'ultimo sia assistito da un'apertura di credito, dell'esistenza di una maggiore disponibilità in suo favore.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 21 giugno 2021, n. 17634

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo apertura di credito bancario in conto corrente - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Nullità - Azione di ripetizione dell'indebito - Versamenti del correntista in funzione ripristinatoria della provvista - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto - Fondamento
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; nell'anzidetta ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 26 settembre 2019, n. 24051

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo - Contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile 2000 - Clausola di capitalizzazione annuale degli interessi prevista nel primo comma - Interpretazione - Riferimento ai soli interessi maturati a credito del correntista - Applicabilità agli interessi a debito del correntista - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Calcolo degli interessi a debito senza capitalizzazione alcuna - Necessità
È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418

Contratti bancari - Apertura di credito - Conto corrente - Interessi anatocistici - Nullità - Ripetizione dell'indebito - Prescrizione - Decorrenza
Qualora, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418