Comunitario e Internazionale

Ogm, la mutagenesi in vitro non è automaticamente esclusa dalla deroga ai controlli previsti dalla Ue

L'uso di una tecnica casuale in vitro o dal vivo e che non sia convenzionale e con tradizione di sicurezza non è esente

di Paola Rossi

La Corte di giustizia è stata chiamata a valutare l'applicazione o meno dei controlli pre e post emissione nell'ambiente o immissione in commercio di organismi geneticamente modificati in base al tipo di tecnica modificativa e riproduttiva utilizzata per ottenere il gene artificialmente diverso.

Con la sentenza sulla causa C-688/21 la Cgue ha affrontato il caso di un Ogm ottenuto tramite mutagenesi casuale in vitro che in Francia non era stato sottoposto ai controlli previsti dalla direttiva 2001/18/Ce prima dell'immissione in natura e in commercio e successivamente.

Ma - come spiega la Cgue - non è la tecnica riproduttiva in vitro che impone l'applicazione dei controlli della direttiva, bensì il discostamento da una tecnica o un metodo di mutagnesi convenzionale e con tradizione di sicurezza. Ciò che rileva dunque, per stabilire se si ricada o meno nelle deroghe della direttiva, è valutare i discostamenti da un metdo scientificamente considerato sicuro e un metodo nuovo introdotto nel processo genetico. E stabilisce che tale novità va valutata come rilevante o meno al fine di applicazione di controlli e non solo quando riguarda la proliferazione casuale che non è legata soltanto alla metodica in vitro. Ma rileva qualsiasi modifica che potrebbe comportare risultati incontrollabili.

Estensione della deroga
La Cgue constata che un'estensione generale del beneficio dell'esenzione agli organismi ottenuti mediante l'applicazione di una tecnica o di un "metodo di mutagenesi fondati sulle stesse modalità di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza" - ma che combina tali modalità con altre caratteristiche, distinte da quelle di detta seconda tecnica o di detto secondo metodo di mutagenesi - non sarebbe conforme all'intento del legislatore dell'Unione.
La Corte considera, infatti, che l'emissione nell'ambiente o l'immissione in commercio, senza aver condotto a buon fine una procedura di valutazione dei rischi, di organismi ottenuti mediante una tecnica o un metodo di mutagenesi che presentino caratteristiche diverse da quelle di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza può comportare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che interessano diversi Stati membri in modo eventualmente irreversibile.
Ciò potrebbe verificarsi anche qualora tali caratteristiche non riguardino le modalità di modificazione, da parte dell'agente mutageno, del materiale genetico dell'organismo interessato. Nondimeno, essa rileva che la deroga sarebbe privata di effetto utile se si ritenesse che gli organismi ottenuti mediante l'applicazione di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza rientrano necessariamente nell'ambito di applicazione della direttiva qualora tale tecnica o tale metodo abbiano subito una qualunque modifica.
Pertanto, il fatto che una tecnica o un metodo di mutagenesi abbia una o più caratteristiche distinte da quelle di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza giustifica l'esclusione della deroga prevista solo quando:
- sia dimostrato che tali caratteristiche possono comportare modificazioni del materiale genetico dell'organismo interessato diverse (per la loro natura o per il ritmo con cui si verificano) da quelle risultanti dall'applicazione di tale seconda tecnica o di tale secondo metodo di mutagenesi.

In particolare sulla tecnica in vitro
Dalla Cgue giunge, in conclusione, un'interpretazione fondamentale sulla questione:
- "gli effetti inerenti alle colture in vitro non giustificano che da tale deroga siano esclusi gli organismi ottenuti mediante l'applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni".
Questo perché la Corte rileva che altre tecniche non sono assoggettate al regime di monitoraggio degli Ogm previsto dalla direttiva 2001/18 nonostante esse implichino o possano implicare il ricorso a colture in vitro.

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