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Esame d'avvocato: il caso di civile, decreto ingiuntivo e delibera oneri condominiali

Sui poteri di rilievo del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in caso di invalidità delle delibere di riparto degli oneri condominiali

di Patrizia Cianni

Con una recente decisione la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 14 aprile 2021, n. 9839, ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali il giudice può sindacare sia la nullità che l’annullabilità della delibera a fondamento dell’ingiunzione; in caso di delibera annullabile è però necessario che il vizio sia dedotto in via di azione e non di eccezione, conformemente a quanto previsto dall’ art. 1137, secondo comma, c.c. .

 

A - IL CASO

La vicenda

Il condominio Alfa ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del condomino Tizio per il pagamento di un terzo delle spese dei lavori di rifacimento e di impermeabilizzazione del lastrico solare dell’edificio condominiale, poste a carico dell’ingiunto con tre deliberazioni dell’assemblea dei condomini nella misura di cui all’art. 1126 c.c., sul presupposto dell’uso esclusivo del manufatto.

Tizio propone opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, sostenendo che nessuna delle deliberazioni assembleari poste a fondamento del decreto ha disposto la ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c. (un terzo a carico dei condomini che ne hanno l’uso esclusivo, due terzi a carico degli altri); che una delibera è nulla per mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea; che, in ogni caso, le spese afferenti il lastrico solare devono essere ripartite secondo le quote millesimali, come previsto dall’art. 1123 c.c., e non secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c., in quanto egli, pur essendo proprietario del lastrico, non ne ha l’uso esclusivo, essendo lo stesso adoperato indistintamente da tutti i condomini.

Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere illustrando le questioni giuridiche emergenti dalla fattispecie in esame.

 

1) La sentenza in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 14 aprile 2021, n. 9839

2) La questione giuridica

Se le deliberazioni dell’assemblea condominiale, con le quali le spese per la gestione delle cose e dei servizi comuni siano ripartite tra i condomini in violazione dei criteri legali dettati dagli artt. 1123 c.c. e segg. o stabiliti con apposita convenzione, debbano ritenersi sempre affette da nullità (come tali sottratte al regime di cui all’art. 1137 c.c.) ovvero se le dette deliberazioni possano ritenersi nulle soltanto quando l’assemblea abbia inteso modificare stabilmente (a maggioranza) i criteri di riparto stabiliti dalla legge o dalla unanime convenzione, dovendo invece ritenersi meramente annullabili (come tali soggette alla disciplina dell’art. 1137 c.c.) nel caso in cui tali criteri siano soltanto episodicamente disattesi.

Se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l’ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullità della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all’art. 1137 c.c..

Se la statuizione di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea, dia luogo o meno alla formazione di giudicato implicito sull’assenza di cause di nullità della delibera.

 

3) Riferimenti normativi: art. 63 disp. att.; art. 1123, comma 1, c.c.; art. 1126, c.c.; art. 1130, comma 1, c.c.; art. 1137, c.c.; art. 645 c.p.c; art. 1137 c.p.c..

B- LA SOLUZIONE DEL CASO

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