Civile

Condominio «colpevole» se ostacola i lavori

di Luana Tagliolini

Impedire la corretta manutenzione della terrazza con “condotte oppositive” esime il detentore dalla responsabilità del custodo.

Il principio è stato applicato di recente dalla Corte di cassazione nell'ordinanza 1188/2019, con la quale ha accolto il ricorso di un condòmino condannato, in entrambi i gradi di giudizio, a risarcire i danni cagionati dalle infiltrazioni provenienti dalla propria terrazza a livello all'appartamento sottostante.

Di tali danni, per i giudici di merito, rispondono tutti i condòmini tenuti alla manutenzione (il proprietario della terrazza a livello in quanto custode in base all'articolo 2051 del Codice civile e il condominio in forza degli obblighi di conservazione delle parti comuni) secondo le proporzioni stabilite dall'articolo 1126 del Codice civile (un terzo della spesa a carico del proprietario, i due terzi a carico dei condomini sottostanti) salvo la rigorosa prova contraria. Per esimersi dalla responsabilità da custodia, incombe sul custode del bene la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore e del fatto del terzo che, nella fattispecie, è consistita nell'opposizione colpevole del condominio alla diligente attività di manutenzione.

La Corte di cassazione ha quindi confermato quanto sostenuto dal condòmino e ha dichiarato nulla la sentenza e ha accolto il ricorso con rinvio.

Corte di cassazione – Ordinanza 1188/2019

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