Comunitario e Internazionale

Legittima la garanzia «soddisfatto o rimborsato»

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 28 settembre nella causa C-133/22

di Marina Castellaneta

La formula «soddisfatto o rimborsato» rientra nella nozione di “garanzia commerciale” prevista dal diritto Ue e, quindi, il venditore che la utilizza esercita la sua libertà di impresa lasciando alla soddisfazione del consumatore la possibilità di restituire un bene. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 28 settembre nella causa C-133/22.

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