Penale

Proporzionata la sanzione proposta in patteggiamento

di Patrizia Maciocchi

Dopo il patteggiamento, per manipolazione del mercato, imputato prosciolto per ne bis in idem o sanzione rivista solo se il cumulo tra sanzione amministrativa e penale è sproporzionato rispetto ai fatti commessi. E dunque tale da far saltare il sistema del doppio binario.

La Cassazione(sentenza 5679)conferma la condanna di Emanuele Erbetta, ex amministratore delegato di Fondiaria Sai, a due anni e dieci mesi per false comunicazione sociali e manipolazione del mercato, emessa su accordo delle parti dal Tribunale di Torino. La pena pecuniaria di 200mila euro era già stata dichiarata non esigibile visto che per la stessa condotta la Consob aveva sanzionato il ricorrente per 400mila euro. Il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’articolo 129 del Codice di rito penale sull’improcedibilità, per la violazione del ne bis in idem a causa della sproporzionalità della pena.

Ma, per i giudici questa corrisponde alla proposta formulata, nelle due istanze di patteggiamento dal ricorrente: elemento molto indicativo per valutare la non sproporzione della sanzione. Se è stato lo stesso imputato, già destinatario della sanzione amministrativa, a scegliere la definizione alternativa anche nel penale proponendo «quello specifico trattamento sanzionatorio, egli ha implicitamente riconosciuto la non sproporzione della dosimetria complessiva». Chiarito questo i giudici precisano che la sanzione amministrativa è di importo non elevato rispetto al danno patrimoniale arrecato al mercato. Lo stesso vale per la sanzione penale, vista la gravità dei fatti contestati e il numero di risparmiatori coinvolti. La pena inflitta regge alla prova della proporzionalità del cumulo sanzionatorio rispetto al disvalore del fatto. È dunque escluso il particolare caso (sentenza Garlsson Corte Ue) nel quale la tenuta del doppio binario è messa a rischio quando la prima sanzione è già proporzionata, efficace e dissuasiva rispetto al fatto.

Corte di cassazione - Sentenza 5 febbraio 2019 n. 5679

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