GiurisprudenzaComunitario e Internazionale

Cancellazione volo, il passeggero deve dare il consenso sul rimborso in modalità “buono viaggio”

di Marina Castellaneta

N. 15

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La Corte Ue ha precisato, con la sentenza depositata il 21 marzo nella causa C-76/23, Cobult, che, a seguito della cancellazione del volo decisa da un vettore aereo, quest’ultimo può offrire due modalità di rimborso - buono di viaggio o rimborso pecuniario - a condizione che il passeggero sia adeguatamente informato, non abbia ulteriori oneri se opta per il rimborso pecuniario e presti un consenso informato

Massima

  • Trasporti - Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Rimborso pecuniario o voucher - Obbligo di informazione - Accordo firmato dal passeggero - Nozione - Interpretazione - Utilizzo di un sistema di compilazione di un modulo disponibile sul sito internet del vettore - Conformità al regolamento. (Regolamento n. 261/2004, articolo 7, paragrafo 3)

    L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e alla luce del considerando 20, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro. È necessario, però, che il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero.

Le modalità di rimborso devono essere comunicate in modo chiaro al passeggero che, sempre più spesso, è alle prese con cancellazioni dei voli dovute, di frequente, a non meglio specificate ragioni operative. Di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea, a conferma del fatto che le regole Ue non sempre sono chiare, è tornata a pronunciarsi sull’interpretazione del regolamento n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in ...