GiurisprudenzaCivile

Un principio ribadito dalla Cassazione ma che nel merito resta controverso

di Mario Piselli

N. 16

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Con la sentenza n. 6532/2024 la Suprema Corte di cassazione è tornata ad affermare il principio secondo cui il fideiussore ha la possibilità di estinguere l’obbligazione principale e, quindi, anche quella fideiussoria effettuando un pagamento indiretto.

Massima

  • Fideiussione - Contratto - Estinzione dell’obbligazione garantita - Prestazione in solutum o compensazione da parte del fideiussore - Ammissibilità - Conseguenze. (Cc, articoli 1852 e 1954)

    Nel caso in cui il fideiussore abbia provveduto al saldo o abbia eseguito una prestazione in solutum o abbia opposto in compensazione un proprio credito o abbia ricevuto, grazie ad una donazione indiretta, la remissione del debito a suo esclusivo vantaggio ciò comporta l’estinzione della obbligazione garantita e, venuta meno questa, anche l’estinzione della fideiussione

Con la sentenza n. 6532/2024 la Suprema Corte di cassazione è tornata ad affermare il principio secondo cui il fideiussore ha la possibilità di estinguere l’obbligazione principale e, quindi, anche quella fideiussoria effettuando un pagamento indiretto. Detto principio, già espresso nella decisione n. 13458/2019, richiamata nella pronuncia in esame, e da altre decisioni di legittimità, non trova però un unanime consenso presso i giudici di merito i quali spesso e volentieri sembrano non volerne tener...