Penale

Associazione a delinquere se si creano bottiglie di falso vino pregiato

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di Paola Rossi

Scatta l’associazione per delinquere se più persone organizzate con compiti diversi contribuiscono alla ralizzazione, commercializzazione o anche alla messa in vendita di vino contraffatto. Inoltre, la falsa identificazione del vino come Doc o Docg e l’uso del marchio protetto di vini pregiati comporta la violazione di plurime norme penali codicistiche e di quelle legislative speciali contro la sofisticazione di questo prodotto alimentare.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 13767/2024 - ha confermato per il ricorrente la condanna per assosciazione a deliquere in quanto aveva partecipato alla finalità illecita dell’organizzazione impegnandosi a reperire e a usare falsamente le fascette di garanzia del vino apposte sulle bottiglie col fine di ingannare i potenziali acquirenti sulla genuina provenienza e qualità del prodotto.

La Cassazione conferma la condanna anche dove il ricorrente aveva contestato l’imputazione per i reati previsti dagli articoli 473 e 517 ter del Codice penale che egli voleva far ritenere in rapporto di specialità e, di conseguenza, non contestabili entrambi separatamente. Le condotte di falsificazione del marchio e di falsa identificazione del vino, con utilizzo di segni distintivi e di cosiddette impronte ammnistrative, a tutela della genuinità del prodotto costituiscono i presupposti per l’applicazione di entrambe le fattispecie. Infatti, non è solo la proprietà industriale a essere stata violata e punita, ma correttamente anche l’uso infedele di segni di stintivi del vino e della certificazione amministrativa relativa. Concorrono, quindi, per le etichette e i marchi indebitamente utilizzati nella vicenda di sofisticazione, i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (articolo 474 Cp), di “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (articolo 473 Cp) e di “contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione” (articolo 469 Cp).

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