Penale

Peculato a carico del Presidente di gruppo consiliare in Regione

di Giovanni Negri

Svolge funzioni pubblicistiche il Presidente del gruppo consiliare in Regione. Per questo l’appropriazione di somme destinate al gruppo stesso può essere contestata a titolo di peculato. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 1561/2019 nella vicenda che vede coinvolto l’ex Presidente del gruppo Pdl alla Regione Lazio, Franco Fiorito.

La pronuncia interviene su un tema controverso come quello dei rimborsi pubblici per l’attività politica dei gruppi consiliari costituiti nell’ambito di organi rappresentativi. La Cassazione, così, valorizza il ruolo di guida del gruppo. Il presidente «riveste la qualifica di pubblico ufficiale poiché partecipa, nel suo ruolo, alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo». Ininfluenti, avverte la Corte, devono essere considerati due ulteriori elementi:

a) la qualità del soggetto giuridico cui appartiene il denaro in possesso del pubblico ufficiale che se ne appropria; è infatti sufficiente la sola “altruità” del bene (denaro nel caso di specie) sul quale il pubblico ufficiale ha il potere, per ragioni del suo ufficio, di compiere atti dispositivi ed è irrilevante che il suo proprietario sia un soggetto pubblico o un soggetto privato;

b) l’analisi dei coefficienti di discrezionalità riconosciuti al presidente, quando la condotta di personale appropriazione è evidente.

La Cassazione quindi si concentra sulla funzione oggettiva del presidente, ritenendo che, per qualificare come pubblico o privato il suo ruolo, non è determinante la natura dell’organo alle cui dipendenze svolge le proprie funzioni, ma a rilevare è l’attività svolta in concreto.

Tuttavia, in alcuni passaggi, la sentenza richiama una giurisprudenza di natura non penale, che individua nel gruppo consiliare regionale un organo che svolge funzioni pubblicistiche. Il Consiglio di Stato, per esempio, è passato da un orientamento (sentenza n. 932/1992) in base al quale erano state tenute distinte le strutture burocratico-amministrative del Consiglio regionale e della Regione dall’organizzazione interna del gruppo, a un altro (sentenza 8145/2010) per cui «il gruppo consiliare non è un’appendice del partito politico di cui è esponenziale ma ha una specifica configurazione istituzionale come articolazione del consiglio regionale».

Corte di cassazione – Sentenza 1561/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©