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Domanda nuova e inammissibile se la nullità è chiesta per altre ragioni

di Mario Finocchiaro

N. 17

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Ove sia domandato l’annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d’appello) l’annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale. Lo ha detto la Corte di cassazione con l’ordinanza 19 marzo 2024 n. 7258.

Massima

  • Condominio - Assemblea e delibera assembleare - Domanda di annullamento - Per inosservanza criteri di ripartizione ex lege -Annullamento della medesima delibera per altra ragione - Esclusione (Cc, articoli 1137 e 1421; cpc, articoli 112 e 345)

    Ove sia domandato l’annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda [nella specie, in grado d’appello] l’annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale.

Ove sia domandato l’annullamento di una delibera condominiale per inosservanza dei criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge, costituisce domanda nuova quella con cui si richieda (nella specie, in grado d’appello) l’annullamento della medesima delibera per altra ragione attinente alla violazione di una convenzione di deroga a tali criteri, come quella approvata con regolamento condominiale contrattuale. Lo ha detto la Corte di cassazione con l’ordinanza 19 marzo 2024 n. 7258.

I precedenti

Nello ...