GiurisprudenzaGiurisprudenza

La Corte Ue chiarisce quando il luogo in cui si concretizza il danno è quello della consegna all’acquirente

di Marina Castellaneta

N. 9

guida-al-diritto

Tutela del consumatore a partire dall’individuazione del giudice competente a risolvere una controversia con elementi di estraneità. È questo il risultato conseguito con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea depositata il 22 febbraio nella causa C-81/23 (FCA Italy).

Massima

  • Responsabilità e risarcimento - Responsabilità civile derivante da fatto illecito - Individuazione del giudice competente - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Contratto di vendita concluso in uno Stato membro diverso da quello della sede del costruttore - Consegna e utilizzo nello Stato membro di residenza dell’acquirente. (Regolamento n. 1215/2012, articolo 7)

    L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un veicolo, asseritamente equipaggiato dal suo costruttore, in un primo Stato membro, con un dispositivo illegale di manipolazione che riduce l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, abbia costituito l’oggetto di un contratto di vendita concluso in un secondo Stato membro e sia stato consegnato all’acquirente in un terzo Stato membro, il luogo di concretizzazione del danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, si colloca in quest’ultimo Stato membro.

Tutela del consumatore a partire dall’individuazione del giudice competente a risolvere una controversia con elementi di estraneità. È questo il risultato conseguito con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea depositata il 22 febbraio nella causa C-81/23 (FCA Italy), con la quale gli eurogiudici sono intervenuti a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento Ue n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in...