Macrolesioni, al via i nuovi valori per sinistri successivi al 5 marzo
Tabella nazionale per danni alla persona da incidenti stradali e da errori medici. Il rebus dell’applicabilità anche ai processi in corso
Mercoledì 5 marzo entra in vigore il Dpr 12/2025, vale a dire il regolamento relativo alla Tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari di liquidazione del danno biologico e di quello morale derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria che abbiano causato lesioni gravi, con postumi invalidanti superiori al 10 per cento.
Si tratta di disposizioni a lungo attese, che danno attuazione all’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005) e forniscono finalmente coordinate risarcitorie certe e uniformi, occupando lo spazio che – in mancanza di un riferimento nazionale – era stato riempito dalle Tabelle pretorie, elaborate dalla giurisprudenza, a partire dai Tribunali di Milano e di Roma. La Tun non si discosta molto dai valori liquidativi stabiliti dal Tribunale di Milano, elette dalla Cassazione quale parametro “surrogatorio” di riferimento nazionale: si evitano così marcate discontinuità rispetto alla precedente e prevalente prassi risarcitoria. Il Dpr 12/2025 introduce, poi, alcuni elementi di novità relativi ai criteri di (separato) risarcimento del danno morale e quelli di liquidazione del danno da invalidità temporanea, a fronte i quali si pone la necessità di comprendere da quando – e a quali danni – le nuove regole si debbano applicare.
I sinistri e i tempi
In base all’articolo 5 del Dpr le nuove disposizioni «si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore», quindi successivi al 5 marzo 2025. Questa formulazione in qualche modo semplifica e chiarisce quella contenuta nell’articolo 1, comma 18, della legge 124/2017, che stabiliva l’applicabilità della Tun «ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore» del Dpr, allora ancora da emanare.
Il sinistro, nel sistema assicurativo della Rca coincide con l’evento. Nella responsabilità sanitaria, invece, l’evento è il fatto che ha causato il danno, mentre il sinistro (secondo lo schema claims made) è la richiesta risarcitoria del terzo, che può avvenire molto tempo dopo rispetto all’errore medico. Riassumendo, si può sostenere che i nuovi criteri liquidativi di legge saranno applicati:
- nella Rc auto a tutte le lesioni derivanti da incidenti verificatisi dopo il 5 marzo;
- nella Rc sanitaria a tutte le richieste risarcitorie formulate dopo il 5 marzo, anche se relative a fatti occorsi precedentemente (nei limiti della prescrizione dei diritti dei terzi danneggiati).
Fin tanto che la fase di transizione verso il nuovo regime non sarà completata continueranno perciò a pendere giudizi relativi a sinistri precedenti al 5 marzo e non ancora liquidati: i relativi danni, in base all’indicazione normativa, non dovrebbero essere valutati con la Tun, ma seguendo i criteri equitativi precedenti. Resterebbe quindi un margine di applicabilità per le Tabelle elaborate dalla giurisprudenza.
Il condizionale è però d’obbligo, perché la perdurante applicazione di quei criteri – che non sono espressione di legge – potrebbe dar luogo a opinabili disparità di trattamento. Potrebbe infatti accadere che, a seconda delle convenienze, il danneggiato o l’assicuratore provino a chiedere l’applicazione della Tun anche per sinistri precedenti, sostenendo l’opportunità che il giudice ancori la sua valutazione equitativa, anziché ai parametri giurisprudenziali, ai criteri elaborati dal legislatore, in quanto espressione di una regola equitativa superiore.
Occorre chiedersi se una congrua e seria motivazione possa consentire al giudice di discostarsi dai parametri milanesi o romani per seguire un metodo valutativo che, proprio in quanto avallato dal legislatore, sia da considerare preferibile (tanto più a fronte della contrapposizione tra l’impostazione milanese e quella romana).
Il tema, delicato anche sul versante del danno temporaneo, meriterà attenzione anche in relazione alle possibili impugnazioni di giudizi già resi in applicazione dei criteri giurisprudenziali. Ma in questi casi pare difficile sostenere l’esistenza di ragioni di gravame esclusivamente volte a contestare una regola equitativa già correttamente adottata al tempo della decisione.
La Tabella delle menomazioni
La nuova Tabella unica parte in assenza della seconda Tabella prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, cioè quella relativa alla classificazione medico legale delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti. Perciò, c’è chi ha sostenuto che, senza la Tabella delle menomazioni, neanche la Tun si possa applicare, perché le due tabelle sarebbero inscindibilmente connesse e reciprocamente interagenti.
Ma, per quanto sia vero che il nuovo sistema risarcitorio si armonizzerà solo con l’attuazione del regolamento medico legale, l’argomento non pare condivisibile per almeno due ragioni. In primo luogo perché la riforma dell’articolo 138 contenuta nella legge 15/2022 ha separato le sorti delle due tabelle, che in precedenza avrebbero dovuto esser licenziate contestualmente con un unico Dpr, mentre ora sono previsti due decreti distinti. In secondo luogo perché la disciplina transitoria prevista dal Dpr 12/2025 ne presuppone pacificamente l’immediata applicabilità. In assenza della tabella medico legale, le invalidità per ora continueranno a essere valutate sulla base dei criteri medico legali in uso nella prassi.