Il decreto ingiuntivo, in caso di opposizione, acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, purché il relativo giudizio si sia estinto e, al momento della sentenza di fallimento, sia già decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione. Lo stabilisce la Cassazione con la ordinanza 22125/2024
Con l'ordinanza n. 22125/2024 la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, in materia fallimentare, sul tema relativo all'opponibilità alla massa creditoria del decreto ingiuntivo, una volta che sia stato opposto dal debitore, in caso di pronunce di estinzione del giudizio o di rigetto dell'opposizione passate in giudicato prima del di lui fallimento.
Il caso specifico
Nello specifico era accaduto che una banca avesse proposto un'istanza tardiva di ammissione al passivo al fine di poter partecipare alla...
Immigrazione: un modo di far leggi che porta a norme poco organiche
di Ennio Codini - Professore associato di diritto pubblico presso l'Università Cattolica di Milano