Il quadro normativo
La previsione di cui all'art. 26, comma 2, decreto-legge 18/2020 ha inteso tutelare quei lavoratori fragili che sono stati costretti a rimanere assenti dal lavoro; pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Dunque, è nullo il licenziamento per superamento del comporto se parte delle assenze rientrano nelle ipotesi di cui alla normativa sopra richiamata afferenti i lavoratori con patologie di particolare gravità.
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