Famiglia

L’ex coniuge ha diritto ad una quota del Tfr versato alla previdenza complementare?

La Cassazione, ordinanza n. 8375/2025, ha rimesso alla “Pubblica udienza” la questione relativa alla spettanza per il titolare dell’assegno divorzile di una quota del Tfr in caso di destinazione al Fondo di previdenza complementare

di Francesco Machina Grifeo

Rinvio alla pubblica udienza, con il contributo dunque della Procura generale e degli avvocati della parti, della questione se al titolare dell’assegno di divorzio, spetti una quota del Tfr dell’ex coniuge anche quando esso sia stato versato ad un Fondo di previdenza complementare. Per la Prima sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 8375/2025, si tratta di una questione di “particolare rilevanza nomofilattica” e di “diffusa possibilità applicativa” che dunque non può essere risolta in Camera di consiglio.

In primo grado, il Tribunale di Lodi aveva condannato l’ex marito a pagare la somma di € 98.515,00 a titolo di quota sul trattamento di fine rapporto. La Corte d’appello di Milano, però, riformava la decisione dichiarando la non debenza delle somme. Secondo il giudice di secondo grado, infatti, la stessa formulazione dell’articolo 12 bis l. n. 898 del 1970 impone di limitare l’importo dovuto al titolare dell’assegno alla somma percepita dall’ex coniuge al momento della cessazione del rapporto.

In altre parole, secondo la Corte d’appello il Tfr ha natura retributiva, ma il Tfr conferito al Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, e poi erogato da quest’ultimo al lavoratore, ha natura previdenziale. Il Tfr, inoltre, viene percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre le somme erogate dal Fondo Pensionistico vengono erogata al raggiungimento dei requisiti per la percezione della pensione. Ed infatti, l’ex marito solo da pensionato aveva iniziato a percepire, sottoforma di rendita vitalizia, la prestazione pensionistica, che era cosa ben diversa dal trattamento di fine rapporto.

Al contrario, secondo la ex moglie, la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 12 bis della legge n. 898 del 1970, che prevede il diritto della moglie divorziata a percepire una quota del Tfr maturato durante gli anni di matrimonio anche in caso di versamento a Fondo Previdenziale avvenuto in unica soluzione poco prima del pensionamento, “così mettendo in atto finalità aggiratorie”.

La Cassazione ricorda che sulla questione si rinviene solo una pronuncia di legittimità, che ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello con la quale era stata accolta la relativa domanda (n. 12882/2017). La sentenza impugnata, invece, prosegue la decisione, ha dato rilievo al fatto che l’articolo 12 bis della legge 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del Tfr “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, nel caso in cui il Tfr sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Secondo tale soluzione interpretativa, come visto, il Tfr ha natura retributiva, ma se viene conferito nel Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, per essere poi erogato da quest’ultimo al lavoratore, assume natura previdenziale.

Riepilogando: fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di Tfr maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo (F.P.C.).

La questione che si pone e che dovrà dunque essere risolta dalla Suprema corte nella pubblica udienza è “se, tenuto conto che la destinazione del Tfr non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro, e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto, come affermato da questa Corte, il titolare dell’assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del Tfr maturato in capo al l’ex coniuge anche nel caso in cui quest’ultimo faccia confluire l’intero Tfr in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l’esclusione del diritto previsto dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, non percependo l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale, come pure affermato da questa Corte”.

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