Ripetizione dell’indebito, cosa fare se la banca non fornisce gli estratti conto
La Suprema corte, ordinanza n. 8175 depositata oggi, chiarisce che l’istanza di esibizione della documentazione bancaria nel corso del giudizio deve essere preceduta dalla richiesta di copia degli estratti conto alla banca
Il diritto del cliente di ottenere (ex articolo 119, co. 4, Tub) la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione (ex articolo 210 c.p.c.) nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8175 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di una Srl nei confronti di un istituto di credito.
La società aveva contestato l’applicazione di interessi non dovuti, in quanto pattuiti con rinvio illegittimo alle “condizioni di piazza”; della capitalizzazione trimestrale; di spese e di commissione massimo scoperto non pattuite. In primo grado aveva visto parzialmente accolte le proprie richieste di ripetizione di “quanto indebitamente corrisposto” in relazione ad un rapporto di conto corrente aperto nel 1987 ed estinto nel 1999. La Corte d’appello aveva però rovesciato il verdetto affermando che le “lacune negli estratti conto prodotti in giudizio” nonché “l’assenza di altri elementi documentali sostitutivi” risultavano “così rilevanti da non consentire un’adeguata ricostruzione dell’andamento del conto corrente”. Il cliente non aveva dunque assolto ai propri oneri probatori, producendo estratti conto soltanto dal 1991 e comunque “incompleti”; mentre la Ctu disposta in primo grado era venuta a colmare tali carenze “ricorrendo a ricostruzioni astratte e artificiose”.
La possibilità di procedere ad una attendibile integrazione della prova documentale carente, spiega la Cassazione, in ordine all’andamento del conto corrente come la valutazione dell’attendibilità dello stesso tentativo di ricostruzione operato dal consulente nominato dal giudice di merito risultano rimessi alla insindacabile - purché motivata - valutazione del giudice stesso. Il giudice di merito, dunque, può pervenire, nel singolo caso concreto, sia alla conclusione per cui risulta preclusa un’affidabile ricostruzione dell’andamento del conto corrente, sia all’opposta conclusione per cui la documentazione disponibile consente, anche mediante il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, di giungere ad una ricostruzione caratterizzata da adeguata attendibilità”.
Nel ricorso in Cassazione la parte ha poi lamentato il mancato accoglimento della propria istanza di esibizione di documenti (ex articolo 210 c.p.c.); senza però specificare se nella fase anteriore al giudizio si fosse proceduto alla formulazione della richiesta, ex articolo 119 Tub, di “ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” .
La Prima sezione civile ricorda, infatti, che è il correntista che agisce in ripetizione dell’indebito a dover fornire la prova della pretesa restitutoria, producendo la documentazione a supporto. Del resto, spiega la Corte, si tratta di un onere probatorio “già di per sé non oneroso” (articolo 1832 c.c.), a non voler considerare “l’ormai sempre più diffusa gestione on line dei rapporti e quindi la reperibilità informatica dei dati”, che “può trovare un indubbio alleggerimento” proprio attraverso la richiesta di copia della documentazione (articolo 119 TUB), che tuttavia, proprio per questo, “viene a condizionare la successiva ammissibilità di un’istanza ex art. 210 c.p.c., la quale, diversamente, presenterebbe caratteri esplorativi incompatibili con lo specifico strumento processuale”.
Per questi motivi è stata dichiarata inammissibile la censura che lamentava il mancato accoglimento dell’istanza ex articolo 210 c.p.c. (formulata in sede di prime cure) considerato che la doglianza “omette radicalmente di specificare se innanzi alla Corte territoriale detta istanza fosse stata formulata (recte rinnovata) in presenza dei presupposti poc’anzi individuati”.