Società

La legittimazione del rappresentante degli azionisti di risparmio dell’incorporata sussiste anche a seguito di fusione

Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza 23 gennaio 2025, n. 1635

Con sentenza n. 1635 del 23 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che la legittimazione degli azionisti di risparmio dell’incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio permane anche successivamente alla fusione con la conseguenza che legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell’incorporata non si trasferisce al suo omologo dell’incorporante per effetto dell’efficacia della fusione.

La pronuncia in commento origina da una fusione per incorporazione. Tale operazione aveva comportato la cessazione della categoria degli azionisti di risparmio della società incorporata i quali, attraverso il loro rappresentante comune, avevano contestato il rapporto di cambio. L’assemblea speciale degli azionisti di risparmio aveva quindi deliberato di agire in giudizio per ottenere una tutela risarcitoria. La società incorporante, tuttavia, aveva eccepito l’intervenuta estinzione della categoria a seguito della fusione, con conseguente asserita perdita di ogni diritto d’azione in capo agli azionisti di risparmio dell’incorporata e difetto di legittimazione attiva del rappresentante comune degli stessi.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto, in primo luogo, ha chiarito che l’organizzazione degli azionisti di risparmio non può essere intesa come una sub-articolazione immedesimata nell’organizzazione sociale. In tal senso, proprio in relazione ai rapporti intercorrenti tra il gruppo degli azionisti di risparmio e la società, assume rilievo il ruolo del rappresentante comune, il quale è chiamato a tutelare gli interessi comuni degli azionisti di risparmio.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in quanto istituito dal legislatore in funzione della tutela degli interessi del gruppo, in deroga al principio generale stabilito dall’art. 81 c.p.c., mantiene il proprio ruolo fintanto che sopravvivano quegli interessi che egli ha l’obbligo di tutelare. Ne consegue che l’estinzione della società per effetto di fusione per incorporazione non estingue gli interessi pregressi meritevoli di tutela che il gruppo degli azionisti di risparmio della incorporata, per mezzo del rappresentante comune, era legittimato a far valere.

A tal fine è necessario che il funzionamento dell’organizzazione separata degli azionisti di risparmio si protenda anche oltre i limiti temporali di permanenza della stessa trattandosi di presidio previsto dalla legge proprio al fine di conferire effettività di tutela alla categoria. Ne discende che, anche qualora la categoria azionaria speciale dei risparmisti cessi di esistere, ciò non incide sull’azione già intentata dal rappresentante degli stessi. Non può infatti invocarsi alcuna sopravvenuta carenza di legittimazione del rappresentante comune, perché altrimenti si attribuirebbe al soggetto per definizione controinteressato (la maggioranza assembleare degli azionisti ordinari) un paradossale potere di neutralizzare la tutela che la legge riconosce espressamente agli azionisti di risparmio. Né può essere invocato il principio secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata poiché ciò che viene in rilievo non è un’iniziativa processuale riconducibile a quest’ultima. A ben vedere, proprio perché l’incorporante subentra alla incorporata, che era controparte del rappresentante comune, l’intervenuta fusione non incide sul permanere della legittimazione (attiva e passiva, nei termini indicati) di quest’ultimo, quale soggetto preposto ex lege alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio. 

La Suprema Corte ha quindi respinto i motivi di ricorso della società incorporante enunciando i seguenti principi di diritto:

  • «il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è organo sociale bensì corifeo dell’organizzazione di categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta nei confronti della società alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti “risparmiatori” rispetto agli azionisti “imprenditori”»;
  • «la legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio - in funzione di una tutela risarcitoria – permane anche successivamente all’efficacia della fusione»;
  • «la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell’incorporata non si trasferisce al suo omologo dell’incorporante per effetto dell’efficacia della fusione».

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*Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)

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