Trasporto dei bagagli, ritardi nell’orario di imbarco, arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo e diritto alla compensazione pecuniaria. Su tali questioni, è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 maggio nella causa C-405/23

Corte di giustizia dell’Unione europea - Sezione IX - Sentenza 16 maggio 20204 - Causa C-405/23 - Commento - Presidente SpineanuMatei; Relatore Rodin; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), con decisione del 22 giugno 2023, nel procedimento Touristic Aviation Services Ltd contro Flightright GmbH

LA MASSIMA

Trasporti - Trasporto aereo - Ritardo prolungato - Circostanza eccezionale - Qualificazione - Nozione Ue - Condizioni richieste - Carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli - Mancanza di un potere di controllo del vettore - Onere della prova - Responsabilità del gestore aeroportuale - Inquadramento tra le circostanze eccezionali - Inesistenza di un obbligo di compensazione - Valutazione del giudice nazionale. (Regolamento 261/2004, articoli 5 e 7)

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei è in numero insufficiente può configurare una “circostanza eccezionale”, ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all’articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa.

Trasporto dei bagagli, ritardi nell’orario di imbarco, arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo e diritto alla compensazione pecuniaria. Su tali questioni, è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 16 maggio nella causa C-405/23 che ha permesso agli eurogiudici di tracciare il confine entro il quale i passeggeri possono ottenere un rimborso se il volo arriva in ritardo, distinguendo tra cause interne all’attività del vettore aereo e cause esterne...

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