Immobili

Va rimossa la pavimentazione su parte del cortile comune se non avvantaggia tutti

L’uso del bene immobile in comunione è vietato se diviene esclusivo, impedendo il godimento dell’intero bene da parte degli altri partecipanti alla proprietà

di Paola Rossi

La pavimentazione di parte del cortile condominiale da parte di uno dei comproprietari può essere legittima solo se è destinata a migliorare l’utilizzo dell’area da parte di tutti i compartecipi alla comunione. Di norma, infatti, in base all’articolo 1102 del Codice civile sono legittime sul bene in comunione tutte le attività o gli interventi che siano espressione del legittimo uso del bene assicurato a ciascun comunista. Invece, è affetto da illegittimità qualsiasi comportamento che di fatto si concretizzi con un uso esclusivo del bene o anche solo di una sua parte.

Nel caso concreto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 6515/2025 ai ricorrenti era stata imposta la rimozione della pavimentazione apposta sul cortile e prospiciente la loro abitazione. Infatti, della parte pavimentata questi ne facevano un uso esclusivo, vista anche la presenza di cordoli che delimitavano l’area pavimentata e l’apposizione di recinzioni sul suo perimetro. Il controricorrente faceva, invece, rilevare come le opere illegittime avessero impedito il passaggio e il parcheggio degli autoveicoli degli altri condomini.

I ricorrenti - cui il giudice di merito aveva imposto la rimozione di tutte le opere che ritagliavano di fatto una porzione dell’area comune - avevano prima domandato il riconoscimento dell’usucapione di quella parte e poi sostenuto che le opere installate non impedivano il godimento dell’area comune da parte di tutti i compartecipi alla proprietà. E anzi, che le loro installazioni costituivano migliorie del bene comune.

Ma le migliorie, che il singolo comunista apporti al bene comune a proprie spese, devono comunque essere compartecipate e non determinare alcuna esclusiva attribuzione del godimento del bene a chi le realizza.

Infine, nessuna usucapione dell’area si era realizzata sulla porzione delimitata del cortile a fronte delle legittime contestazioni degli altri condomini.

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