Mutui, su euribor “manipolato” la Cassazione attende la Corte Ue
Trattazione rinviata a nuovo ruolo dopo la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d’appello di Cagliari
Rinviata l’attesa decisione delle Sezioni unite sugli effetti sui mutui dell’Euribor manipolato. La Cassazione, sentenza n. 6943 depositata oggi, rilevato che la Corte d’appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia Ue una questione pregiudiziale ha infatti rinviato la trattazione “per ulteriori approfondimenti”.
In particolare, la Corte sarda ha posto ai giudici di Lussemburgo la seguente questione: «se dalla violazione dell’art. 101 TFUE, accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell’Euribor oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza».
Le S.U. sono chiamate a decidere (ordinanza n. 19900 del luglio 2024) sulla validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor tra il 29 settembre 2005 e 30 maggio 2008, periodo nel quale la Commissione ha accertato una intesa restrittiva della concorrenza tra alcuni istituti bancari. Sul punto si è infatti registrato un contrasto tra l’orientamento della Terza Sezione, si determina sempre la nullità dei contratti «a valle» (ordinanza n. 34889/2023), e quello più “mite” espresso dalla successiva sentenza n. 12007/2024.
In particolare, le S.U. dovranno decidere le seguenti questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; se l’alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni. Con l’ordinanza interlocutoria di oggi hanno deciso di attendere prima la decisione della Corte Ue.