È legge il Ddl che limita la durata delle intercettazioni
Via libera definitivo al provvedimento che impone la soglia complessiva di 45 giorni salvi casi di assoluta indispensabilità da motivare
La Camera ha approvato, in via definitiva, il Ddl “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione” (A.C. 2084) che introduce una stretta nelle intercettazioni, nel testo già licenziato dal Senato. Il provvedimento è dunque legge, manca solo la promulgazione. I voti a favore sono stati 147, i contrari 67, un astenuto.
Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato in data 9 ottobre 2024 (A.S. 932), è stato esaminato in sede referente dalla II Commissione Giustizia, che non ha apportato modifiche ed ha concluso il suo esame il 13 febbraio scorso.
Il testo, di un solo articolo, mette un tetto di 45 giorni alle intercettazioni, prorogabili solo nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti.
Il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto difende il provvedimento spiegando che “non limita in alcun modo le necessità delle indagini”. Per il deputato di FI, Enrico Costa: “È una norma di civiltà giuridica. La nuova legge garantisce lo spazio ed i margini per intercettare per tutto il tempo delle indagini preliminari, richiedendo semplicemente un vaglio periodico sulle risultanze. Ricordo che possono essere intercettati anche soggetti non indagati”.
Di segno opposto le dichiarazioni di magistrati e opposizione. “Con questa approvazione si chiude il cerchio iniziato con la abolizione dell’abuso di ufficio. I cittadini non avranno tutela contro abusi e sopraffazioni”. Così, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Per il deputato M5s Federico Cafiero De Raho: “Ci sono tanti reati gravi che senza intercettazioni non possono essere individuati e puniti, 45 giorni sono un periodo del tutto irrilevante. Il governo Meloni sta decidendo di dare un’immunità ai delinquenti”.
La norma integra il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che le intercettazioni non possano avere una durata complessiva superiore a 45 giorni (15 giorni prorogabili per periodi successivi di 15 giorni nell’assetto vigente) salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione (comma 1).
Viene, altresì, novellato l’articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 al fine di precisare che il limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione introdotto dal comma 1 non trova applicazione alle fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo 13 che in materia di intercettazioni reca una disciplina speciale con riguardo alle attività d’indagine relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono (comma 2).
Il testo
Articolo 1
1. All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione ».
2. All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »; b) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, ».