Civile

Banca Etruria, la Cassazione riapre il processo ai vertici sulle sanzioni Consob

La Cassazione, sentenze nn. 5292, 5293 e 5296, ha affermato che la conoscenza effettiva dei fatti va posticipata nel tempo ed ha dettato i principi per stabilire il momento da cui decorrono i termini di decadenza

di Francesco Machina Grifeo

Nuovo processo per Alfredo Berni, Pierluigi Boschi, Luciano Nataloni e Lorenzo Rosi, già membri del Cda di Banca Etruria (BPEL), per diverse violazione del Testo unico della finanza. La ha deciso la Corte di cassazione, con le sentenze nn. 5292, 5293 e 5296 depositate oggi, accogliendo il ricorso della Consob relativamente al alcune sanzioni amministrative annullate dalla Corte di appello di Firenze. Il giudice di secondo grado, con altrettante sentenze, aveva ritenuto tardive le delibere sanzionatorie, in quanto emesse a circa due anni di distanza dalla conoscenza dei fatti (in violazione del termine di 180 giorni fissato dall’articolo 195, co. 1, TUF). Per la II Sezione civile però la conoscenza dei documenti da parte della Consob va posticipata dal maggio 2013 (con una integrazione nel febbraio 2014), al maggio del 2016. Solo in quella data, infatti, Consob aveva acquisito copia dei “rilievi ispettivi” della Banca d’Italia per il periodo marzo-settembre 2013 e le note sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013. Oltre al fatto che Consob aveva proceduto a una propria attività di indagine ulteriore nel dicembre 2015.

“Pertanto – si legge nella decisione -, solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte della Consob, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione della contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma dell’art. 195”. La Corte d’appello invece con prognosi ex post ha concluso che “la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto”. Così facendo, però, si legge nella decisione, ha posto in essere “valutazioni di esclusiva pertinenza della Consob e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione”.

Le sanzioni erano state irrogate per le seguenti condotte: nel 2013, mancata adeguata indicazione della situazione della Banca nella documentazione di offerta agli investitori in relazione a un aumento di capitale, con omissione di comunicazione anche della nota inviata dalla Banca d’Italia il 24 luglio 2012 (sentenza 5296); omissione di qualsiasi iniziativa finalizzata a garantire, per il periodo dal 3 agosto 2012 al 31 dicembre 2014, un’idonea, coerente e aggiornata mappatura dei propri strumenti, con conseguente mancata valutazione dell’adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze della clientela (sentenza 5293, 50mila euro ciascuno); per il periodo luglio 2012 giugno 2014, mancato adempimento agli obblighi di corretta prestazione dei servizi di investimento per carenza di informazioni adeguate nella documentazione relativa all’offerta al pubblico del 23 dicembre 2013 e alla documentazione d’offerta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2014 (sentenza. 5292, 40mila euro ciascuno).

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che dovrà decidere secondo i seguenti principi di diritto: “in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni”;

e ancora: “In materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni del TUF, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un’ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio”;

infine: “la valutazione, in relazione alle suddette violazioni, della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l’evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili”.

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