Giustizia

Ddl intelligenza artificiale, sì del Senato - Le norme in materia di giustizia

Il testo che passa ora alla Camera prevede, tra l’altro, paletti all’utilizzo della Ai da parte dei professionisti e l’obbligo di informare i clienti; l’impiego giudiziario solo per ricerca e organizzazione; modifiche al Cpc e al Cp, norme in materia di diritto d’autore e privacy

di Francesco Machina Grifeo

L’Aula del Senato ha approvato con 85 “sì”, 42 “no” il disegno di legge delega sull’Intelligenza artificiale approvato dal governo il 23 aprile scorso. Il testo che passa ora alla Camera si concentra su: strategia nazionale, autorità, azioni di promozione, tutela del diritto di autore e sanzioni penali.

Tra le novità di maggior interesse per i legali: i limiti all’utilizzo dell’AI per le professioni intellettuali e per i magistrati nello svolgimento dell’attività giudiziaria ma anche modifiche al codice di procedura civile, con l’esclusione della competenza del giudice di pace per le cause relative alla AI; modifiche al codice penale, con la previsione di una aggravante comune e di un nuovo reato; e nuove norme a tutela del diritto d’autore, che può applicarsi anche ai prodotti della AI purché permanga un contributo intellettuale.

Il Ddl prevede anche una delega al governo per adeguare l’ordinamento italiano al Regolamento UE su temi come l’alfabetizzazione dei cittadini e la formazione degli iscritti da parte degli ordini professionali con la previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di Ai. La delega riguarda anche l’adeguamento di reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Ad occuparsi delle professioni intellettuali è l’articolo 12 che al comma 1 consente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Mentre il comma 2, per tutelare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, dispone che le informazioni sui sistemi di AI utilizzati siano comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

L’articolo 14, invece, al comma 1, delinea il perimetro di applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore giustizia, limitandolo tassativamente ai seguenti ambiti: l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario oltre alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale. La disciplina specifica è demandata a Via Arenula per la giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni provvederanno i diversi organi competenti. Il comma 2, poi, indica le attività riservate al magistrato, e cioè: l’interpretazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l’adozione dei provvedimenti.

Le modifiche al codice di procedura civile sono contenute nell’articolo 15 che modifica l’articolo 9, secondo comma, sempre del Cpp, introducendo tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo dunque implicitamente la competenza del giudice di pace. La competenza del tribunale, spiega la Relazione tecnica, è generale e viene individuata, per volontà del legislatore, per esclusione, in relazione alle cause che non sono di competenza di altro giudice e ad alcune cause che vertono su diritti specifici di cui è necessario tutelare la natura e che sono espressamente citati nel medesimo articolo 9, co. 2 c.p.c.. A spingere in questa direzione la delicatezza della materia che può riguardare diritti della persona o controversie di valore indeterminabile.

L’articolo 24 disciplina la tutela del diritto d’autore con riguardo alle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa: che anche le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore.

Le modifiche al codice penale sono contenute nell’articolo 25, dove si trovano alcune norme precettive riguardanti: l’introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; l’introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale; l’inserimento nel codice penale e in alcune leggi di settore di circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto.

Guardando agli altri aspetti della norma, il testo si compone complessivamente di 26 articoli, nella prima parte (articolo 1) si stabiliscono finalità e ambito di applicazione della delega. L’articolo 2 specifica le definizioni di: “sistemi di intelligenza artificiale”, “dato”, e “modelli di intelligenza artificiale” a partire dal diritto dell’Unione europea. I principi generali sono contenuti negli articoli 3, 4, 5 del Ddl che fanno riferimento, tra gli altri, a “un approccio antropocentrico”, al rispetto delle istituzioni democratiche, dei diritti fondamentali e al divieto di discriminazione.

L’articolo 6 esclude che la disciplina si possa applicare a quelle attività “che riguardano i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale”, che vengono condotte dagli “organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza e alla difesa nazionale”.

Nel resto del provvedimento si disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale in settori quali sanità e tutela delle disabilità; ricerca e sperimentazione scientifica; fascicolo sanitario elettronico; sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale; lavoro; informazione e riservatezza dei dati personali; sviluppo economico; Pubblica Amministrazione; cybersicurezza nazionale; investimenti nel settore con un’autorizzazione di spesa di 1 miliardo di euro; tutela degli utenti.

Il provvedimento attribuisce alla Presidenza del Consiglio un ruolo centrale nella definizione e attuazione della strategia nazionale per l’IA e individua nell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e nell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) le Autorità nazionali per l’IA.

Si delega poi il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per adeguare la normativa nazionale al Regolamento Ue del 13 marzo 2024, in particolare per quanto riguarda il settore dell’alfabetizzazione in materia di IA nei percorsi scolastici e universitari e a definire la disciplina nei casi di uso illecito dell’intelligenza artificiale.

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