Professione e Mercato

Liquidazione spese processuali mai sotto il 50%

La Cassazione rammenta che, nella vigenza del Dm 55/2014 (a seguito della riformulazione del Dm 37/2018 che permane dopo il Dm 147/2022), il giudice non può in nessun caso diminuire le spese processuali oltre il 50%

di Marina Crisafi

Il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente. È quanto rammenta la sezione tributaria della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4704/2025 nel decidere un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva compensato le spese di giudizio nonostante la soccombenza ...