Nullità dell’irregolare statino d’udienza solo se incide diritto di difesa
Le violazioni processuali travolgono gli atti successivi non perché si pongono in sequenza temporale rispetto a quello eventualmente nullo bensì se ne abbiano condizionato il contenuto e di conseguenza l’esercizio della difesa
La redazione dello statino d’udienza al posto del verbale d’udienza non detrmina la nullità degli atti processuali se tale irregolarità non ha comportato limitazioni o compressioni totali dell’esercizio del diritto di difesa.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 40770/2024 - ribadendo il principio secondo cui quando una violazione processuale non determina alcun pregiudizio nell’esercizio del diritto di difesa l’eventuale nullità non si estende agli atti successivi, in quanto tale effetto si determina solo quando sia stato in concreto condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria e imprescindibile dell’atto nullo. E il vizio che non determini tali effetti sostanziali non travolge comunque gli atti che siano posti in successione nel mero rispetto della loro cadenza temporale.
La Suprema Corte ribadendo il suesposto principio ha rigettato la lamentela del ricorrente secondo cui l’assenza del verbale d’udienza non avrebbe consentito di valutare la legittimità dello svolgimento del procedimento e di conseguenza neanche delle decisioni assunte dal giudice al termine del processo.
Infine, la Corte di cassazione confermando la decisione impugnata fa rilevare - respingendo un motivo specifico sulla forma di celebrazione del giudizio - che è pienamente legittima l’udienza svoltasi il 30 ottobre 2023 non alla presenza delle parti che non ne avevano chiesto la trattazione in udienza pubblica. Infatti, precisa la Cassazione che il rito cartolare promanava dalla legislazione emergenziale a fronte della pandemia Covid-19 e che dal 30 giugno 2023 era stato prorogato al 30 giugno di quest’anno.