Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione in presenza di un pericolo per la salute e la sicurezza
Lavoro - Obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. - Violazione da parte del datore - Rifiuto del prestatore di eseguire la prestazione - Legittimità - Sussiste.
In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli ...
La pensione di reversibilità per l’ex coniuge persegue la finalità solidaristica
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La nozione di luogo di privata dimora ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen.
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