Pena pecuniaria, il termine di estinzione smette di decorrere dall’iscrizione a ruolo della somma
Il decorso del tempo diviene irrilevante una volta avviata l’esecuzione, momento che va fatto coincidere con la manifestazione di volontà di esazione senza che possano ravvisarsi interruzioni o sospensioni del termine
L’estinzione della pena pecuniaria comminata dal giudice penale non segue le stesse regole dell’estinzione della pena detentiva ma quelle civilistiche rilevanti in termini di esazione del debito erariale.
Per tali motivi la Cassazione per quanto riguarda fatti penalmente rilevanti commessi ante Riforma Cartabia ribadisce nell’ambito delle oscillazioni giurisprudenziali il principio di diritto in base al quale va affermato che il termine di decorrenza dell’estinzione della pena pecuniaria smette di decorrere dal momento dell’iscrizione a ruolo della somma da pagare e non è soggetto a interruzioni o sospensioni.
Con la sentenza n. 14361/2025 la Corte di cassazione penale ha respinto il ricorso del procuratore che aderendo alla pretesa del condannato intendeva affermare il compiuto decorso del termine con la conseguente necessità di dichiarare estinta la pena pecuniaria comminata.
La Suprema Corte ha, invece, affermato che è sufficiente l’iscrizione a ruolo a porre nel nulla il decorso del termine che tiene conto dell’inerzia dell’azione “punitiva”. Tale inerzia in materia di pena pecuniaria va esclusa, con la sola iscrizione a ruolo della somma dovuta attraverso la quale si esprime la volontà potestativa di riscossione da parte del concessionario. E anche in assenza del coinvolgimento attivo ossia della collaborazione all’iter della riscossione da parte del condannato.
Non rileva, quindi, il momento successivo della notifica della relativa cartella di pagamento cioè della messa a conoscenza del debitore dell’esercizio della pretesa creditoria.
Il momento quindi della cessazione del decorso del termine di estinzione va retrocesso alla data dell’iscrizione a ruolo e da allora non è più soggetto a ipotesi di sospensione o di interruzione del termine ormai non più soggetto a scadenza.
Infine, va sottolineato che l’applicazione della disciplina previgente - anche nel caso concreto - per fatti commessi ante entrata in vigore della Riforma Cartabia deriva dai commi 1 e 2 dell’articolo 97 dello stesso Dlgs 150/2022