Comunitario e Internazionale

A garanzia dell'unità familiare esteso al figlio minore lo status di rifugiato già riconosciuto al padre

riconosciuto a prescindere se la prole nata nello Stato Ue abbia un diritto proprio all'ottenimento della protezione internazionale

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di Paola Rossi

Per la Corte Ue è legittima la norma nazionale che consenta di estendere ai figli minori stranieri la protezione accordata ai rifugiati anche se il richiedente non versa personalmente nelle condizioni che sono presupposto di tale tutela.
L'ampliamento alla prole dello status di rifugiato punta a tutelare il mantenimento dell'unità del nucleo familiare.
Con la sentenza sulla causa C-91/20, la Cgue ha interpretato le norme del sistema europeo comune di asilo affermando che è legittima la previsione di un'estensione automatica, cioè a titolo derivato, dello status di rifugiato al figlio minore nato in uno Stato membro da un genitore al quale sia stato riconosciuto tale status, anche se l'altro genitore non ne gode.

Quindi la possibilità che la famiglia possa ricostituire la propria unità familiare nel Paese terzo di provenienza dell'altro genitore che non ha lo status di rifugiato nell'Unione europea, non consente di escludere a priori il meccanismo di protezione "allargata" ai figli minori in quanto questo determinerebbe la rinuncia alla protezione internazionale ottenuta dall'altro genitore. Quindi lo status di rifugiato può essere concesso anche al figlio - che è nato in uno Stato membro - anche se tramite l'altro genitore possiede la cittadinanza di un Paese terzo, in cui non subirebbe persecuzioni.

In linea di principio la direttiva 2011/95 non prevede l'estensione, a titolo derivato, dello status di rifugiato ai familiari di un rifugiato, i quali non hanno individualmente diritto al riconoscimento di detto status. E l'articolo 23 della direttiva si limita a imporre agli Stati membri di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che siffatti familiari - nei limiti in cui ciò sia compatibile con il loro status giuridico personale - possano aver diritto a taluni benefici, che comprendono il rilascio di un titolo di soggiorno o l'accesso al lavoro e che hanno ad oggetto il mantenimento dell'unità del nucleo familiare.

La Corte ricorda però che l'articolo 3 della direttiva consente agli Stati membri di adottare norme più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati. Dice la Cgue che presenta un nesso con la logica della protezione internazionale l'estensione automatica, a titolo derivato, dello status di rifugiato al figlio minore di un genitore al quale sia stato riconosciuto tale status, ai fini del mantenimento dell'unità del nucleo familiare dei rifugiati.

La Corte rileva tuttavia che possono esservi situazioni in cui l'estensione automatica, a titolo derivato dello status di rifugiato e ai fini del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, non sarebbe, malgrado l'esistenza di tale legame, conforme alla direttiva 2011/95, come nei casi di impossibilità al riconoscimento nei confronti di soggetti esclusi da tale protezione a norma dell'articolo 12 della stessa direttiva.

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