Penale

A parità di reati commessi il giudice deve motivare le diverse sanzioni comminate

Nel caso concreto a un imputato era stata comminata la reclusione per due anni e 20mila di euro di multa. Agli altri due coimputati, invece, la pena inflitta era stata decisamente inferiore e pari a un anno di reclusione e 4mila euro di multa

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di medesimo reato e di differenti trattamenti sanzionatori, il giudice è tenuto a fornire adeguate giustificazioni. Nel caso concreto il reato contestato era quello di fabbricazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

La sentenza. La Cassazione - con la sentenza n. 38069/21 - ha specificato che i soggetti interessati nell'attività illegale erano tre. E con gli stessi capi d'imputazione. Ma mentre un soggetto era stato condannato a 2 anni di reclusione e a 20mila euro di multa, gli altri due soggetti avevano ricevuto un trattamento decisamente più mite e consistente in un anno di reclusione e 4 mila euro di multa. Ricordano i Supremi giudici che il ricorrente fortemente penalizzato risultava incensurato e, peraltro, aveva reso ampia confessione. Gli Ermellini hanno rilevato come la Corte d'appello nel determinare la pena, in maniera superiore di molto alla pena minima edittale non avesse motivato adeguatamente sulle circostanze concrete che avevano fatto ritenere giusta ai sensi degli articoli 132 e 133 del Cp una tale pena, anche con riferimento alle pene (inferiori) irrogate ai due coimputati. Ricorda la Cassazione il principio di diritto secondo cui in tema di determinazione della pena quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'articolo 133 del Cp, quelli ritenuti rilevanti ai fini di tal giudizio. In base a questo principio, anche nel caso di vari imputati per un medesimo delitto, il giudice deve adeguatamente motivare perché decide di applicare pene di diversa "gradazione".

Le conclusioni. La sentenza della Corte d'appello proprio per questo è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, limitatamente alle pene irrogate, con la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità (articolo 624, comma 2 del cpp).

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