Famiglia

A Pasqua gli accordi per vedere i figli minorenni superano i divieti agli spostamenti

Resta obbligatorio rispettare le prescrizioni sanitarie e i provvedimenti del giudice

di Giorgio Vaccaro

Le nuove limitazioni agli spostamenti, introdotte dal decreto legge 30 del 13 marzo scorso e dal Dpcm del 2 marzo per contenere il contagio da Covid-19, fanno salvi, ancora una volta, gli incontri tra i genitori separati (o divorziati) e i figli minorenni con cui non convivono. Un’eccezione alla stretta di questi giorni, che coinvolge anche il periodo delle festività di Pasqua. Occorre però fare attenzione a rispettare i limiti e le indicazioni date dal Governo per evitare le sanzioni.

Le nuove regole confermano il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome e dividono l’Italia in zone “arancioni” o “rosse”, mentre nei giorni di Pasqua si applicheranno ovunque le restrizioni previste per le zone “rosse”, con lo stop agli spostamenti fuori dal proprio Comune e il coprifuoco serale e notturno. Una sostanziale libertà di movimento è garantita solo nelle zone “bianche”.

Sì alle «visite»

Anche nelle zone rosse, supera il divieto di spostarsi chi fa valere comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. E le risposte alle Faq pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio tutelano anche questa volta il diritto dei figli minori a mantenere rapporti significativi con il genitore con cui non convivono.

Sono quindi consentiti, anche tra regioni e tra aree differenti, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni che vivano presso l’altro genitore (o presso l’affidatario) e per condurli presso di sé.

I limiti

Le uniche prescrizioni che i genitori separati o divorziati devono rispettare, in base alle Faq, sono quella di scegliere il tragitto più breve, di rispettare tutte le prescrizioni di tipo sanitario e di attenersi alle modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di questi provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Così, ad esempio, se a un figlio minore è stato prescritto di osservare un periodo di quarantena, questa prescrizione impedirà il suo spostamento perché prevale rispetto alla regolamentazione delle visite e dei turni di genitorialità: del resto è quello che accade, normalmente, nel caso in cui sia diagnosticata al minore una malattia. In più, lo spostamento di un figlio sottoposto al regime di quarantena comporta per il genitore la violazione di una normativa specifica, con l’aggravio della sua posizione e della successiva, eventuale, valutazione negativa della competenza genitoriale.

Lo stesso vale se è il genitore a divere restare in quarantena. In questo caso l’impossibilità ad adempiere all’obbligo connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, così certificato, esonererà il genitore da qualunque conseguenza negativa derivante dal non essere andato a prendere il minore.

L’autocertificazione

Come sempre in caso di controllo è necessario compilare una autocertificazione. Nel redigerla, è opportuno dichiarare che lo scopo dello spostamento è quello di assicurare ai propri figli il godimento del rapporto con il genitore non convivente, indicando il periodo di tempo da trascorrere insieme previsto nel provvedimento del giudice (o concordato tra i genitori). Questo eviterà di incorrere nella sanzione amministrative per gli spostamenti non autorizzati.

In ogni caso, chi venisse colpito da questa sanzione e non condividesse il verbale può rivolgersi al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data della contestazione, chiedendo di essere sentito dallo stesso Prefetto.

LE REGOLE PRINCIPALI
Il percorso: occorre scegliere il tragitto più breve
Nelle risposte alle Faq pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio si ribadisce che i genitori separati che si spostano (anche fuori zona o fuori regione) per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o per portarli presso di sé devono scegliere il tragitto più breve.

Le prescrizioni: non si può muovere chi è in quarantena
Gli spostamenti per vedere i figli minorenni non conviventi devono rispettare le prescrizioni sanitarie. Vietato dunque muoversi per il genitore o il figlio in quarantena: chi trasgredisce rischia conseguenze future sulla valutazione della responsabilità genitoriale.

I giorni: vanno rispettate le decisioni dei giudici
Gli incontri tra i genitori e i figli minorenni devono avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal giudice all’interno dei provvedimenti di separazione o divorzio o, se mancano questi provvedimenti, secondo gli accordi presi tra i genitori.

L’autocertificazione: il diritto dei minori alla bigenitorialità
Il genitore che si sposta è bene che porti con sé l’autocertificazione in cui indicare, come motivo del viaggio, la necessità di assicurare al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto con il genitore non convivente, precisando il periodo da trascorrere insieme.

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