Amministrativo

A scuola si può essere bocciati anche per il comportamento nell’ora di ginnastica

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di Guglielmo Saporito

Nella scuola si avvicinano le scadenze del secondo quadrimestre e degli scrutini. E nemmeno la “ginnastica” va trascurata, perché i comportamenti in tali ore possono avere un peso determinante, secondo il Consiglio di Stato (sentenza 7 febbraio 2017, n. 240). La vicenda su cui si è prinunciato è quella di uno studente di un liceo classico milanese, bocciato nel 2015, lamentava il peso eccessivo accordato alla giudizio del docente di scienze motorie.

Durante l'anno, lo studente si era frequentemente presentato senza indossare un abbigliamento dedicato, vestendo invece gli stessi abiti e scarpe coi quali si recava a scuola. È vero, osservano i giudici, che in pratica, oggi, i giovani vestono sempre informalmente e con indumenti sportivi, con la conseguenza che non varrebbe la pena di portare a scuola un duplicato di tali indumenti per il solo fatto di dover attendere alla “ora di ginnastica”.

Ma, secondo i giudici, non vi è solo un problema di abbigliamento, perché nel ciclo scolastico non è consentito operare graduatorie di maggiore o minore meritevolezza tra le varie materie. Se quindi lo studente (peraltro maggiorenne) equivoca sul senso e la portata del suo comportamento, vi può essere un giudizio sfavorevole del docente di educazione motoria.

Infatti le “ore di ginnastica”, a scuola, non valgono tanto a conseguire giudizi di merito in ordine alle doti sportivo-atletiche di uno studente, perché per questo valgono piuttosto, e ben di più, i campi sportivi e i risultati competitivi che un giovane può conseguire in strutture apposite estranee all'ambiente scolastico, quanto piuttosto ad apprezzare e stimare, in termini di voto, il grado di capacità dello studente a comprendere e fare proprio il senso di disciplina che oggettivamente l'attività sportiva (per quanto minima, all'interno della scuola) implica sempre, nonché i principi e le regole basilari delle scienze motorie.

Equivocare su questi aspetti significa non comprendere affatto perché ancora oggi, nonostante l'enorme offerta di servizi di pratica sportiva che possono essere acquisiti fuori dalla scuola, le “ore di ginnastica” vengano impartite nella scuola. Ed una delle regole fondamentali di comportamento fondo della pratica della disciplina sportiva e del relativo regime (al di là della generica trasandatezza) è che l'attività venga esercitata, se non addirittura con apposita divisa, con abbigliamento apposito o comunque dedicato, anche al di là di ovvie esigenze igieniche. La scuola poi non doveva informare dello scarso profitto nella materia, perché vi era un voluto atteggiamento di disinteresse per la “ginnastica” e più volte allo studente era stato consentito di praticare l'ora di lezione per inadeguatezza dell'abbigliamento.

Nessun peso è stato poi dato all'atteggiamento di altri studenti, anche perché il tipo di scuola e l'antico lustro di cui godeva il Liceo ed il fatto che, voler frequentare un istituto scolastico di fama, implicava “un minimo prezzo in termini di rigore e serietà nel rispetto delle regole e degli standard di qualità che l'istituto stesso pretendeva, quanto meno per rispetto della sua stessa fama e per impedire che, nel tempo, la stessa si attenuasse”. Gli studenti, secondo i giudici, non possono sottrarsi a tale giusto e comprensibile rigore e serietà, anche perché la stessa iscrizione a detto istituto, e non ad altro, è certamente stata frutto di libera scelta.

Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2017, n. 540

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