Civile

A tribunale ordinario la perdita della responsabilità genitoriale se è in corso la separazione

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di Mario Finocchiaro

La competenza a adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 Cc, spettante in via generale al tribunale per i minorenni, resta derogata, in favore del tribunale ordinario, nel caso in cui, al momento della instaurazione del relativo procedimento sia già pendente un giudizio di separazione o di divorzio o un procedimento di cui all'articolo 316 Cc. In tale ipotesi, infatti, e fino alla definitiva conclusione del predetto giudizio le azioni diretta a ottenere provvedimenti limitati o ablativi della responsabilità genitoriale restano devolute al giudice del conflitto familiare. Al riguardo è irrilevante che la iniziativa del Pubblico Ministero sia stata assunta a seguito di una segnalazione pervenuta in data anteriore alla proposizione del ricorso per separazione, dal momento che la pendenza del procedimento limitativo della responsabilità genitoriale è ricollegabile esclusivamente alla proposizione della relativa domanda, identificabile con il deposito dell'atto introduttivo nella cancelleria del giudice ritenuto competente.

I precedenti a favore ...- Analogamente, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, per l'affermazione che l'articolo 38, comma 1, disposizioni di attuazione Cc (come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli articoli 330 e 333 Cc, la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex articolo 316 Cc, e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d'appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello, Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1349, in Guida al diritto 2015, f. 9, p. 40 con nota di Forini M., Privilegiato il collegio che deve decidere sul conflitto familiare, nonché Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2016 n. 432..
Nello stesso senso (a seguito della riformulazione dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile il legislatore ha inteso che se un giudizio di separazione è in corso al momento della proposizione della domanda diretta all'adozione di un provvedimento de potestate si verifica l'effetto attrattivo della competenza, in favore del giudice davanti al quale è in corso il giudizio di separazione: tale lettura testuale appare anche rispettosa del principio generale della perpetuatio jurisdictionis di cui all'articolo 5 Cpc secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; diversamente, se la domanda diretta all'adozione di provvedimenti de potestate da parte del Tribunale per i minorenni è stata proposta anteriormente alla instaurazione davanti al tribunale civile del giudizio di separazione o divorzio da parte dei genitori, resta ferma la competenza dell'Ufficio Minorile, per non vanificare il percorso processuale svolto.), per i giudici di merito, Tribunale Milano, sez. IX, sentenza 18 maggio 2015, in Ilfamiliarista it. 2015, 5 giugno, nonché Trib. min. Trieste 4 luglio 2014, ivi, 2015, 3 giugno

... e quelli contrari - Diversamente, per l'affermazione che sul ricorso del pubblico ministero minorile, proposto al tribunale per i minorenni in caso di condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio minore, non opera l'attrazione della competenza del tribunale ordinario adito per la separazione o per il divorzio, non sussistendo tra i due giudizi il requisito della identità delle parti, Cassazione, ordinanza 14 ottobre 2014 n. 21633, in Foro it., 2015, I, c. 1240, con note di Poliseno B., La concentrazione delle tutele nell'interesse del minore: un repentino revirement della Cassazione e di Cea C., L'articolo 38 disp. att. C.c. ed i contrasti interni della Cassazione.
Per il rilievo che il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'articolo 5 Cpc, nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'articolo 111 Cost., nell'articolo 8 CEDU e nell'articolo 24 della Carta di Nizza, Cassazione, ordinanze 12 febbraio 2015 n. 2833, in Diritto & Giustizia 2015, 17 giugno.
Sempre in applicazione del nuovo articolo 38, dispoposizioni di attuazione del Cc, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 210 del 2012 si è precisato, in giurisprudenza:
- Instaurato da parte del Pm un giudizio ex articolo 333 Cc davanti al tribunale per i minorenni, nel corso del quale sia stata accertata l'insussistenza di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori nei confronti del proprio figlio minore, il successivo procedimento ex articolo 317 bis (oggi articolo 337 ter) Cc, introdotto da uno dei genitori e relativo all'affidamento del figlio medesimo, è devoluto alla competenza generale del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la vis actractiva del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge, Cassazione, ordinanza 29 luglio 2015, n. 15971;
- la pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi non giustifica la sospensione del procedimento relativo alla declaratoria di adottabilità, instaurato, ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, innanzi al tribunale per i minorenni, per carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra i due procedimenti, atteso che l'accertamento dello stato di abbandono e di adottabilità, avendo ad oggetto le definitive ed irreversibili condizioni di esistenza del minore che versi in una condizione di grave pericolo per la propria crescita determinato dall'abbandono dei genitori, ha una portata molto più ampia delle decisioni sull'affidamento assunte al fine di risolvere il conflitto genitoriale, anche quando possano sfociare in misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale o nell'affidamento a terzi, Cassazione, ordinanza 15 luglio 2015, n. 14842 .

Corte di Cassazione – Sezione Vi-1 civile – Ordinanza 12 aprile 2016 n. 7160

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