Civile

A2A, legittimo il canone aggiuntivo per la proroga della concessione idroelettrica

Per le S.U., ordinanza n. 1043 di oggi, è legittima la delibera della Regione Lombardia del 2010

di Francesco Machina Grifeo

La previsione di un canone aggiuntivo, in pendenza delle procedure pubbliche di riassegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, è una legittima manifestazione della potestà legislativa regionale. Con questa motivazione le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 1043 depositata oggi, hanno respinto il ricorso di A2A spa, già titolare di dieci concessioni di grande derivazione su impianti idroelettrici siti in Lombardia, contro la sentenza n. 65/2020 del Tribunale superiore delle Acque pubbliche (depositata il 11/06/2020) che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso contro la delibera GR Regione Lombardia n. 1205 del 29 dicembre 2010.

Con tale delibera, la Regione, dato atto della scadenza delle concessioni a fine 2010, ne disponeva la prosecuzione temporanea (non oltre il 1° gennaio 2016); confermava gli obblighi di corrispondere i canoni demaniali e i sovracanoni già stabiliti e soprattutto poneva a carico della società, per il tempo di continuazione tecnica dell'attività, il versamento di un canone aggiuntivo (da definirsi ex art. 53 bis, co. 4°, LR 26/2003 come introdotto dall'articolo 14 LR 19/2010).

Per la società A2A, la delibera era illegittima nella parte in cui imponeva un onere economico (il ‘canone aggiuntivo') i cui importi e le cui modalità non erano previsti da una disposizione avente forza di legge (in contrasto con l'art.23 della Costituzione).

Per le S.U. tuttavia la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata sia con riferimento alla riserva relativa di legge, dal momento che: la previsione del ‘canone aggiuntivo‘ era comunque contenuta in una disposizione avente rango di legge (regionale) emessa, oltre che nell'ambito della potestà legislativa concorrente della Regione, in base alla previsione statale di cui all'art. 12, co. 8 bis Dlgs 79/99; sia perché il canone aggiuntivo stesso esulava dalla riserva di legge, dal momento che aveva natura non di prestazione patrimoniale imposta ma di prestazione corrispettiva al protratto sfruttamento della derivazione idrica, "risultando con ciò necessariamente ancorato agli elementi tecnici ed economici del rapporto di concessione già in essere, dunque a parametri non di arbitrarietà né di pura discrezionalità".

Sicché, conclude la Corte, l'unico limite alla determinazione della misura del canone di concessione idrica da parte degli organi (anche non legislativi) della Regione deve essere individuato nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone "all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità che il concessionario ne ricava". "Si tratta conclude la Corte - di parametri di ragionevolezza e non arbitrarietà che ben si attagliano anche al canone concessorio aggiuntivo ex art. 53 bis LR.".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©