Civile

Abbonamento allo stadio, nessun rimborso per il tifoso che non ha risparmiato

Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 7623 depositata oggi, accogliendo il ricorso del Calcio Napoli

di Francesco Machina Grifeo

Il tifoso che compra un abbonamento per seguire le partite della squadra del cuore, non ha diritto a un rimborso se alla fine del campionato si accorge di non aver risparmiato un euro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 7623 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Società sportiva Calcio Napoli nei confronti della sentenza del Tribunale di Nola (del 2023) che invece aveva dato ragione allo spettatore che aveva lamentato la violazione della buona fede contrattuale.

Secondo il giudice di secondo grado (in primo grado il Gdp aveva respinto la domanda), infatti, per un verso, era «pacifica la prospettazione di una campagna di aumento dei prezzi per le singole partite, tanto che per la prima gara Napoli-Milan era stato stabilito un prezzo pari a 90 euro»; per l’altro, tra i diversi vantaggi dell’abbonamento non poteva certo trascurarsi “quello di un risparmio di spesa rispetto all’acquisto dei singoli biglietti”.

Contro questa lettura, la società sportiva, “posta l’irrilevanza delle ragioni individuali dello spettatore”, ha invece sostenuto la discrezionalità nella fissazione dei prezzi delle singole partite sulla base di ragioni commerciali; l’assenza di un impegno a garantire agli abbonati un costo inferiore; la presenza di altri benefici, quali la prelazione per ulteriori acquisti e tariffe agevolate per la Coppa Italia e la Champions League; infine, il diritto ad acquisiti online altrimenti preclusi.

Per la Prima sezione civile il motivo è da accogliere. “Il Tribunale - si legge nella decisione - ha eterointegrato il contratto senza fondamento normativo o pattizio”. Per prima cosa, la «prospettazione di una campagna di aumento dei prezzi per le singole partite», indicata dal Tribunale quale fonte di “affidamento”, è una affermazione “generica, non essendo dato comprendere quando fatta, in quali termini allegata, e ritenuta «pacifica» a dispetto della contestazione, questa sì pacifica, di un previo impegno contrattuale in quel senso”.

Inoltre, il prezzo della prima gara Napoli-Milan non è idoneo a integrare un indice della “causa del negozio”; e il fatto che in precedenza la società sportiva “abbia effettivamente assicurato una tariffa minore per gli abbonati non implica che si trattasse di una obbligazione di cui era necessariamente composto ogni nuovo abbonamento, non trattandosi di elemento naturale del negozio, né potendo individuarsi sul punto un affidamento sine die”.

E anche il fatto che nella annate successive l’abbonamento sia risultato più conveniente dei singoli acquisti non prova alcunché, dovendosi tener conto della naturale “fluttuazione del mercato dei biglietti”, a cui invece “il contratto di abbonamento contrappone il principale – anche se non unico – diverso vantaggio, quello di assicurarsi, a un determinato e non modificabile prezzo, la possibilità di visione di tutti gli incontri elencati, a prescindere dalla quantità di domanda e dei posti disponibili”.

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