Penale

Abbreviato, attenuante del risarcimento solo col pagamento integrale prima dell'ammissione al rito

La stipula di una transazione con la parte offesa non rileva senza adempimento integrale ai fini del riconoscimento della diminuente

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di Paola Rossi

Non basta la stipula di una transazione tra imputato e vittima del reato perché scatti l'attenuante comune prevista all'articolo 62, n. 6, del Codice penale. Il presupposto dell'attenuante è che il pagamento del risarcimento sia avvenuto in maniera integrale e "prima del giudizio". E in tutti i casi di rito abbreviato il limite temporale- entro cui l'adempimento corretto può dirsi eseguito prima del giudizio - è la pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito non ordinario. Esattamente il pagamento deve precedere tale pronuncia affinché il risarcimento integrale faccia scattare la diminuente per il riconoscimento dell'attenuante.

La Cassazione con la sentenza n. 48371/2022 ha chiarito che è quindi fuori termine il risarcimento operato prima dell'udienza di discussione. Come è irrilevante ai fini dell'attenuante il parziale ristoro che preceda l'udienza di prima comparizione davanti al giudice. In tali casi in realtà il giudizio può dirsi già iniziato: non coincide perciò con la prescrizione normativa che parla di "prima del giudizio".

Secondo la Cassazione ammettendo come attenuante anche il comportamento "pienamente risarcitorio" - considerato dalla legge penale quale segno di ravvedimento spontaneo - fino al momento della discussione che precede la decisione si finisce per dare libero arbitrio all'imputato di occuparsi della propria sorte processuale e non di ravvedersi sinceramente: potendosi regolare in base all'andamento del processo fino a un dato momento su quale scelta compiere.

Nel caso concreto il ricorrente aveva concluso una formale transazione con la parte offesa stabilendo una riparazione pari a 35mila euro di cui però ne aveva versati solo 20mila prima del giudizio e i restanti 15mila solo prima dell'udienza di discussione. Tale parziale inadempimento e il suo completamento fuori termine hanno determinato il rigetto del ricorso e la conferma del mancato riconoscimento dell'attenuante.

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