Professione e Mercato

Abogado in Italia senza esame e master fino al 2012

I chiarimenti del ministero della giustizia: la data spartiacque per gli abogado non è il 31 ottobre 2012 bensì il 27 luglio 2012

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di Marina Crisafi

Abogado in Italia senza necessità del master o di aver sostenuto l'esame di Stato. Questo fino al 27 luglio 2012. Il contrordine arriva direttamente dal dipartimento per gli affari di giustizia di via Arenula, con una nota inviata al Consiglio Nazionale Forense, in cui si chiarisce che la data spartiacque non è più il 31 ottobre 2011, in quanto i suddetti requisiti furono introdotti dalla ley 5/2012.

La nota del dipartimento degli affari di giustizia
Tutto è partito dalla segnalazione di un richiedente il riconoscimento del titolo, a seguito del quale sono stati effettuati una serie di approfondimenti che hanno consentito di verificare, che la disposizione addizionale della ley 34/2006, che richiede il possesso dei requisiti del master e dell'esame di stato in Spagna a coloro che abbiano domandato l'omologazione della laurea dopo l'entrata in vigore della ley, ossia il 31 ottobre 2011, è stata aggiunta dalla ley 5/2012.

La disciplina spagnola per l'accesso alla professione di abogado
Si rammenta che la disciplina spagnola per l'accesso alla professione di abogado, la ley n. 34/2006, entrata in vigore il 31 ottobre 2011, ha introdotto ulteriori requisiti consistenti nello svolgimento di un master e nel superamento di un esame di abilitazione professionale.
In relazione ai laureati in un paese Ue diverso dalla Spagna, come ad esempio l'Italia, la disposizione introdotta dalla ley 34 richiede, dunque, il possesso dei requisiti sopraindicati a coloro che abbiano domandato l'omologazione della laurea in Spagna dopo l'entrata in vigore della stessa, cioè a partire dal 31 ottobre 2011.

Abogado, ok fino al 27 luglio 2012
Tuttavia, dalle verifiche effettuate è emerso che le disposizioni aggiuntive non sono state introdotte dalla ley 34 (entrata in vigore 5 anni dopo la sua pubblicazione), bensì dalla ley 5/2012, entrata in vigore il 27 luglio 2012.
Tanto premesso, rileva il Dag, che la conferenza di servizi del 16 novembre ha rilevato l'opportunità di non ritenere applicabile le norme della Ley 34 a chi pur avendo chiesto l'omologazione dopo il 31 ottobre 2011, l'abbia comunque chiesta prima del 27 luglio 2012.
Ciò "in considerazione del fatto che effettivamente prima di tale data la disposizione aggiuntiva della ley 34 non esisteva e che risulta quindi opportuno valutare la posizione degli interessati alla luce del diritto vigente in Spagna al momento delle specifiche richieste di omologazione della laurea italiana presentate a suo tempo al Ministerio de educaciòn".
In sintesi, ferme restando eventuali ulteriori problematicità, il ministero afferma la regolarità della posizione di coloro che abbiano domandato l'omologazione entro il 27 luglio 2012, pur non avendo effettuato il master né sostenuto l'esame di stato.
Da qui la comunicazione al Cnf con invito a diramare a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati sul territorio italiano.

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