Penale

Abusi edilizi, la tenuità del fatto non impedisce di far valere la prescrizione o l'estinzione del reato

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 27982/2021.

di Andrea Alberto Moramarco

In materia di reati edilizi, l'estinzione del reato per prescrizione, nonché la causa di estinzione del reato per intervenuto rilascio della sanatoria edilizia ex articolo 45 del Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001), è destinata a prevalere sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. Ciò in quanto l'estinzione del reato rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la non punibilità «lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica». Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 27982/2021.

Il caso

Al centro della vicenda vi è l'esecuzione di una tettoia in legno abusiva, per la quale i due imputati venivano dichiarati in primo grado non punibili per tenuità del fatto. I giudici di secondo grado dichiaravano inammissibile l'appello per insussistenza dell'interesse ad impugnare la sentenza di primo grado, che si era conclusa con un provvedimento favorevole per gli imputati. La difesa sosteneva però che nel frattempo era intervenuta la prescrizione, che determinava l'estinzione del reato, con conseguenze più favorevoli per gli imputati, presupponendo, tra l'altro, la sentenza resa ex articolo 131-bis cod. pen. un giudizio di colpevolezza. Per giunta, i giudici avrebbero dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento anche ai sensi dell'articolo 45 del Testo unico edilizia, avendo gli imputati demolito il manufatto pur potendo sanarlo.

La decisione
I rilievi difensivi sono condivisi dalla Cassazione - e prima ancora dal Procuratore generale - che annulla la sentenza senza rinvio, attesa l'intervenuta prescrizione del reato edilizio. I giudici di legittimità si soffermano sia sulla causa di estinzione ex articolo 45 del Testo unico edilizia che sulla prescrizione, ritenendo ad ogni modo prevalente quest'ultima, poiché causa di estinzione antecedente.
Ebbene, la Suprema corte sottolinea l'errore commesso dai giudici di merito circa l'assenza di interesse ad impugnare degli appellati. È pacifico, infatti, che la declaratoria della causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen. non esclude l'interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia in ordine all'estinzione del reato. E in effetti, la sentenza che dichiara la tenuità del fatto «presuppone l'accertamento della commissione di un fatto costituente reato, cui consegue l'annotazione della decisione nel casellario giudiziario e, in caso di reiterazione dei reati della stessa indole, è ostativa al riconoscimento del beneficio».

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