Abusi di mercato e ostacolo alle attività di Consob non rendono risarcibile l'attività istituzionale
Il danno economico non sussiste a fronte delle risorse pubbliche impiegate per il perseguimento dei fini istituzionali
La Cassazione da un lato conferma la condanna e le sanzioni a carico dei ricorrenti - per aver taciuto a Consob, e quindi al mercato, molteplici circostanze dell'illecito finanziamento "circolare" di un aumento di capitale - ma dall'altro cancella il risarcimento del danno patrimoniale a favore dell'autorità che vigila sulla borsa e le società quotate per le necessarie attività svolte.
La sentenza n. 3555/2022 afferma l'importante principio secondo cui il costo per lo svolgimento dell'attività istituzionale di un ente pubblico, compreso quello aggiuntivo per l'accertamento degli illeciti, non è voce di danno risarcibile. In quanto attività che realizzano i fini istituzionali per i quali sono stanziate risorse pubbliche ad hoc.
Danni patrimoniali e non
La sanzione pecuniaria comminata ai responsabili per market abuse è proprozionata (cioè sufficiente) e assorbe in sé il danno patrimoniale dell'ente. I danni patrimoniali sono risarcibili a favore di un'autorità di vigilanza solo se ne è stata compromessa la funzionalità. Invece, sulla risarcibilità a Consob del danno non patrimoniale, la Corte conferma quello per la lesione della fiducia del pubblico nel funzionamento del mercato, ma esclude il danno all'immagine dell'ente se l'illecito non è commesso da soggetto interno all'ente. Per la Corte la condotta dei ricorrenti non ha compromesso la fiducia nel funzionamento dell'autorità.
La Corte fornisce quindi, con questa pronuncia, il corretto perimetro del risarcimento dovuto a Consob, che legittimamente poteva costituirsi parte civile nel processo penale contro i responsabili delle false informazioni al mercato e le omesse comunicazioni a Consob (sulla correlazione tra le parti dell'operazione) finalizzate ad alterare la reale consistenza degli scambi nel mercato finanziario.