Rassegne di Giurisprudenza

Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti: il confine tra i due reati

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Uso sistematico della violenza nei confronti di bambini della scuola materna per finalità di correzione - Abuso dei mezzi di correzione - Esclusione - Delitto di maltrattamenti - Configurabilità - Sussistenza.
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha riqualificato, ai sensi dell'art. 572 cod. pen., la condotta dell'insegnante della scuola materna di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica nei confronti dei bambini, per finalità educative, non rilevando in senso contrario il limitato numero di episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente considerato, aveva subito).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza 6 aprile 2022 n. 13157

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - In genere - Differenza tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione in ambito scolastico - Intensità della condotta violenta tenuta dall'agente - Esclusione - Ragioni.
L'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza 9 aprile 2020 n. 11777

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - In genere - Rapporti tra maltrattamenti verso i minori e abuso dei mezzi di correzione - Uso sistematico di violenza fisica e morale - Intento educativo - Rilevanza ai fini della configurabilità del meno grave delitto di abuso dei mezzi di correzione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integri il delitto di maltrattamenti la condotta di sistematico ricorso ad atti violenti tenuta dal ricorrente nei confronti dei figli minori della propria convivente, a nulla rilevando il preteso intento educativo).
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 30 aprile 2019 n. 17810

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - In genere - Rapporto di lavoro subordinato - Potere di correzione e disciplina del datore di lavoro - Condotta del datore di lavoro attuata con modalità vessatorie verso il dipendente - Configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. e/o del reato di cui all'art. 571 cod. pen. - Differenze.
In tema di esercizio del potere di correzione e disciplina in ambito lavorativo, configura il reato previsto dall'art. 571 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che superi i limiti fisiologici dell'esercizio di tale potere (nella specie rimproveri abituali al dipendente con l'uso di epiteti ingiuriosi o con frasi minacciose), mentre integra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che ponga in essere nei confronti del dipendente comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio del potere di correzione e disciplina, funzionale ad assicurare l'efficacia e la qualità lavorativa, e tali da incidere sulla libertà personale del dipendente, determinando nello stesso una situazione di disagio psichico (nella specie, lancio di oggetti verso il dipendente e imposizione di stare seduto per lungo tempo davanti alla scrivania del datore di lavoro senza svolgere alcuna funzione).
• Corte di cassazione, sezione 6 penale, sentenza 2 dicembre 2016 n. 51591