Accertamenti tecnici non ripetibili e garanzie difensive ex art. 360 c.p.p
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Acquisizione di materiale - Distinzione tra rilievo e accertamento - Requisito dell'irripetibilità.
Nella attività funzionale all'acquisizione di materiale da sottoporre a successiva investigazione di natura tecnica, vanno distinti i rilievi e gli accertamenti, risolvendosi i primi nell'attività esecutiva di prelievo e raccolta di dati pertinenti al reato, i secondi nel loro studio e nella loro valutazione secondo criteri tecnico-scientifici; soltanto rispetto a questi ultimi deve essere apprezzato il requisito dell'irripetibilità, in quanto compiuti su oggetti suscettibili di modificazione, oppure condotti con metodiche determinanti la distruzione del reperto, ostativa della futura ripetizione dell'indagine.
• Corte Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 14-06-2023, n. 25589
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Rilievi effettuati in via d'urgenza - Non ricadono nella disciplina dell'art. 360 c.p.p.
I rilievi effettuati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 354, comma 3, cod. proc. pen., dalla polizia giudiziaria, con modalità diverse dall'ispezione personale, sebbene funzionali a consentire successivi accertamenti tecnici, ne restano distinti, sicché, pur essendo non suscettibili di reiterazione, per la loro effettuazione non è imposta l'osservanza degli adempimenti prescritti dall'art. 360 cod. proc. pen., da rispettare soltanto per gli accertamenti veri e propri quando irripetibili.
• Corte Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 14-06-2023, n. 25589
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere - Esaltazione di impronte digitali - Irripetibilità - Esclusione - Ragioni.
L'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 26-04-2021, n. 15623
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Assicurazione delle fonti di prova - Comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle in possesso della polizia giudiziaria - Natura - Accertamento tecnico non ripetibile - Esclusione - Conseguenze.
La comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non necessitando di particolari cognizioni tecnico-scientifiche e risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 4, Sentenza del 11-02-2019, n. 6412
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
a cura della Redazione Diritto
Per il patto di assunzione in prova è richiesto il requisito della forma scritta ad substantiam
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Chiamata in correità: la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni
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Prescrizione del reato presupposto, condanna dell’ente solo al di là di ogni ragionevole dubbio
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