Amministrativo

Accertamento con adesione - Il periodo di sospensione per impugnare vale anche con mancata comparizione del contribuente

La mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento prevista espressamente dal D.lgs.n°218/1997, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti

di Giuseppe Durante*

"La mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento prevista espressamente dal D.lgs.n°218/1997, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti".

E' quanto ha disposto la Corte di Cassazione- Sezione Tributaria nell' Ordinanza N°17946 del 01 giugno 2022.

Si tratta di una precisazione degli Ermellini, non di poco conto, in considerazione della considerazione a ritenere che la mancata presentazione del contribuente che ha fatto espressa richiesta di accertamento con adesione, all'invito formalizzato dall'ufficio impositore, precluda irrimediabilmente l'efficacia sospensiva prevista dall'istituto deflattivo disciplinato D.lgs.n°218/1997; facendo pertanto prevalere unicamente il presunto fine dilatorio preventivato dall'istante.

I giudici di Palazzaccio hanno fatto salva l'efficacia sospensiva dell'istituto premiale anche in caso di mancata presentazione del contribuente, ritenendo nel caso di specie tempestivo il ricorso introduttivo notificato dal contribuente.

Il caso:

La questione impositiva posta al vaglio dei giudici di Legittimità rinviene nel caso di specie da un ricorso per cassazione depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'AdE. In particolare, parte ricorrente, denunciava la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 6 d.lgs. n. 218 del 1997 , 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 10 L. n. 212 del 2000 per non aver ritenuto, il giudice di appello, tardivo l'originario ricorso introduttivo della contribuente. Infatti, secondo le tesi dell'ufficio impositore, il termine di sospensione di 90 giorni previsti dal D.lgs.n°218/1997 non avrebbe dovuto essere applicato, avendo il contribuente presentato istanza di accertamento con adesione con finalità meramente dilatorie, senza rispondere successivamente alla convocazione di avvio del contraddittorio così come formalizzata dall'ufficio; né, il contribuente-istante, si è preoccupato di chiedere un differimento , al fine di potere comunque assicurare l'incontro tra le parti e tentare un accordo stragiudiziale.

Tanto rilevato, l'Agenzia delle entrate ricorrente eccepiva, nel proprio atto introduttivo, il fatto che la sospensione, nel caso di specie, non avrebbe dovuto essere applicata ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, in considerazione proprio della mancata comparizione del contribuente. La preclusione dei 90 giorni di sospensione avrebbe implicato a detta dell'ufficio, l'inammissibilità del ricorso depositato in CTP poiché tardivo, ai sensi di quanto disposto dall'art.21 del D.lgs.n°546/1992.

Il principio giurisprudenziale disposto dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°17946 del 01 giugno 2022

La ratio dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D.lgs.n°218/1997, non si esaurisce solo nell'obiettivo di prevenire l'impugnazione dell'atto impositivo, ma anche, in quello di rendere di rendere più celere la riscossione dell'imposta "accertaa", mantenendo, comunque, un ruolo centrale nel riesame dell'operato dell'ufficio impositore. Quanto agli effetti, invece, punto cardine è quello della sospensione dei termini per l'impugnazione dell'atto impositivo per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. La previsione normaiva di cui all'art. 6, co. 3, del Decreto sopra richiamao dispone testualmene che:"Il termine per l'impugnazione (…) e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, (…) sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, (…) è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione (…)".

La stessa Corte Costituzionale, in una pronuncia non molto risalente di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell 'art.6, comma 3 del D.lgs.n°546/1992 ha evidenziato che l'accertamento con adesione ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un proficuo esercizio del contraddittorio con il contribuente, al fine di giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia. E' possibile sostenere che, l'accertamento con adesione è uno strumento che fornisce, per un verso, all'Amministrazione finanziaria ed al contribuente uno "strumento snello ma, al tempo stesso, garantista, per giungere ad una rapida definizione della pretesa tributaria" e, per l'altro, "di incrementare il gettito fiscale e ridurre drasticamente il contenzioso tributario". Sia la giurisprudenza di merito che di cassazione inquadra la sospensione prevista dall'art.6 del D.lgs.n°218/1997, come un ragionevole lasso di tempo al fine di valutare la convenienza di aderire al concordato tributario dopo avere esaminato il carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e l'opportunità di evitare una contestazione in sede giudiziale. Con riferimento al caso di specie, proprio relativamente all'efficacia sospensiva dell'istituto pèremiale, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di censura esposto dall'ufficio nei propri scritti difensivi confermando gli Ermellini la sentenza di appello che aveva considerato tempestivo il ricorso introduttivo del contribuente, considerando, pertanto, nel computo dei giorni utili per verificare la tempestività dell'azione giudiziale anche i 90 giorni di sospensione espressamente previsti dal D.lgs.n°218/1997; pur avendo il contribuente- istante mandato deserto l'invito a comparire formalizzato dall'ufficio impositore.

In particolare, i giudici di Palazzaccio hanno precisato nell'Ordinanza in commento che, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti» ( in tal senso: Cass. n. 27274 del 24/10/2019 )

.In alre parole, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuta impregiudicata l'efficacia sospensiva rinveniente dalla richiesta di accertameno con adesione, anche nel caso in cui il contribuente istante cambia idea, non presentandosi per la definizione formale dell'accordo con l'ufficio impositore; in altre parole, secondo i giudici della Suprema Corte gli effetti sospensivi di cui al D.lgs.n°218/1997 prescindono dalla effettiva adesione del contribuente.

A parere dello scrivente, non può dirsi condivisibile l'orientamento assunto dai giudici di Palazzaccio per quanto favorevole al contribuente, in considerazione del fatto che, la mancata comparizione del contribuente-istante nella casistica in cui lo stesso non ha ne anche richiesto, a causa di eventuali possibili impedimenti sopraggiunti, una nuova data di comparizione, concretizza di fatto un diniego tacito che inevitabilmente interrompere l'efficacia sospensiva riconducibile all'istituto premiale in commento.

Infatti, è di tutta evidenza l'intento del contribuente di non aderire più ad un possibile accordo con l'ufficio accertatore; per cui,dal giorno successivo a quello in cui è andata deserta la data dell'incontro, dovrebbe cessare la sospensione (dei 90 giorni) prevista dal D.lgs.n°218/1997 e riprendere la decorrenza dei sessantagiorni utili per l'eventuale presentazione del ricorso da parte del contribuente accertato.

*a cura del Prof. Avv. Durante Giuseppe Professore a contratto in Diritto Tributariopresso la Facoltà di Economia Univ. LUM "G. De Gennaro" in Bari – Avvocato Tributarista


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